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Sez. 6 - , Sentenza n. 51126 del 18/07/2019 Ud. (dep. 18/12/2019) Rv. 278192 - 04

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - PUBBLICO MINISTERO | Provvedimento di applicazione del pubblico ministero - Violazione delle regole - Vizio di partecipazione - Nullità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278192-04

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - PUBBLICO MINISTERO

La violazione dei criteri di applicazione del magistrato del pubblico ministero, salvo il caso in cui incida sulla capacità o sullo stato giuridico dell'applicato, non dà luogo a nullità degli atti posti in essere con il suo intervento. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare alcuna nullità il provvedimento con il quale è stata disposta, con riferimento alla partecipazione al dibattimento, l'applicazione di un pubblico ministero nel frattempo trasferito ad altro ufficio giudiziario, senza che venisse adottato un provvedimento di rinnovo successivo a quello iniziale). (Conf. Sez.6, n.4107 del 23/11/1989, dep.1990, Miozzi, Rv.183814).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)