Sez. 6, Sentenza n. 18178 del 19/11/2002 Cc. (dep. 16/04/2003) Rv. 225212 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - PUBBLICO MINISTERO | Omessa assegnazione del procedimento al pubblico ministero -Configurabilità di nullità - Esclusione.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - PUBBLICO MINISTERO
Non è riconducibile nell'ambito della nullità prevista dall'art. 178 lett. b) cod. proc. pen., la violazione di disposizioni relative all'assegnazione dei procedimenti, atteso che, analogamente a quanto previsto dall'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., non attengono alla capacità del soggetto investito di funzioni giudiziarie la violazione di regole relative all'assegnazione dei processi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)