Sez. 1, Sentenza n. 5976 del 22/05/1996 Ud. (dep. 12/06/1996) Rv. 205110 - 01
Nullità processuali - Nullità di ordine generale - Pubblico Ministero | Irritualità della delega da parte del Procuratore generale a magistrato appartenente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Configurabilità della nullità - Esclusione - Ragioni.
Nullità processuali - Nullità di ordine generale - Pubblico Ministero
Per analogia con quanto disposto dall'art. 33 comma secondo cod. proc. pen., in ordine alle condizioni di capacità del giudice - alla cui stregua non devono considerarsi ad esse attinenti le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, giudici e collegi - egualmente deve ritenersi estranea alla materia della capacità o legittimazione del pubblico ministero, e quindi non riconducibile nell'ambito della nullità di cui all'art. 178 lett. 6) cod. proc. pen., la violazione di disposizioni relative alla individuazione concreta del rappresentante della pubblica accusa nel procedimento, una volta che chi svolga tali funzioni sia comunque in generale un soggetto investito delle relative attribuzioni e che sia garantita la partecipazione di detto organo al procedimento medesimo. (Nella fattispecie il P.M. aveva proposto ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale - nonché avverso le ordinanze emesse nel corso della relativa udienza preliminare - deducendo la irritualità, con conseguente nullità, della delega, conferita ad un magistrato appartenente alla Procura della Repubblica di quel tribunale da parte del Procuratore Generale che aveva a suo tempo esercitato il potere di avocazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso enunciando il principio di cui in massima).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)