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Sez. 5, Sentenza n. 754 del 04/10/2012 Ud. (dep. 08/01/2013) Rv. 254321 - 01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - PUBBLICO MINISTERO | Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale - Irritualità della designazione per il giudizio d'appello - Sussistenza della nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254321-01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - PUBBLICO MINISTERO

La violazione di disposizioni relative alla concreta individuazione del rappresentante della pubblica accusa nel procedimento non integra la nullità prevista dall'art. 178 lett. b) cod. proc. pen., una volta che colui che è chiamato a svolgere tali funzioni sia comunque soggetto investito delle relative attribuzioni e che sia garantita la partecipazione del suddetto organo al procedimento medesimo. (Fattispecie relativa all'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nel giudizio d'appello da parte di un sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale designato senza l'osservanza delle disposizioni dettate in materia di applicazione e in assenza dei presupposti per procedere ai sensi dell'art. 570, comma terzo, cod, proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570 com. 3, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)