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Sez. L, Sentenza n. 3341 del 10/04/1996 (Rv. 496914 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Applicazione da parte del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496914-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

L'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto delle ragioni sia del ricorso al criterio equitativo, sia dell'uso di tale facoltà discrezionale, indicando il processo logico e valutativo seguito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)