Sez. 2, Sentenza n. 1280 del 19/02/1996 (Rv. 495906 - 01)
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Assunzione dell'obbligo di prestare assistenza sia morale che materiale in cambio del trasferimento di un immobile - Contratto atipico - Configurabilità.
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il negozio con il quale una parte si obbliga verso l'altra, in cambio del trasferimento di un immobile, a prestarle assistenza sia morale, che, in caso di bisogno, materiale, costituisce un contratto atipico nel quale, pur essendo presenti elementi caratterizzanti il cosiddetto "vitalizio alimentare", è prevalente il contenuto non meramente patrimoniale delle prestazioni dell'obbligato, essendo ritenuta la assistenza morale indefettibile e non eventuale come quella materiale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1872
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)