Sez. 2, Sentenza n. 1503 del 12/02/1998 (Rv. 512561 - 01)
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Assunzione dell'obbligo di prestare assistenza materiale e morale in cambio del trasferimento di un immobile - Contratto atipico (vitalizio improprio) - Configurabilità - Assunzione dell'obbligo anche per gli eredi e aventi causa della parte tenuta alla prestazione assistenziale - Contrasto con il carattere infungibile di quest'ultima - Esclusione - Inadempimento della prestazione - Regole generali in tema di risoluzione contrattuale - Applicabilità.
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il contratto con il quale una parte dietro corrispettivo della cessione di un immobile, si obbliga, anche per i propri eredi e aventi causa, a prestare all'altra per tutta la durata della vita una completa assistenza materiale e morale provvedendo ad ogni sua esigenza di vita, integra un contratto atipico qualificabile come vitalizio improprio, alla cui configurabilità non è d'ostacolo la previsione che l'assistenza possa essere fornita anche dagli eredi o aventi causa del contraente, atteso che l'infungibilità della prestazione che caratterizza il detto contratto va riferita alla sua insostituibilità con una prestazione in denaro ed alla correlata incoercibilità: con l'ulteriore conseguenza che al fine di tutelare l'interesse del vitaliziato nel caso di inadempimento degli indicati obblighi assistenziali, trovano applicazione le regole generali sulla risoluzione per inadempimento anziché la norma speciale di cui all'art. 1878 cod. civ., escludente il rimedio della risoluzione in caso di mancato pagamento delle rate di rendita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1878
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)