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Sez. 1, Sentenza n. 24667 del 15/06/2007 Ud. (dep. 21/06/2007) Rv. 237207 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | L. n. 46 del 2006 - Modifica dell'art. 606, primo comma lett. e) cod.proc.pen. - Vizio di travisamento della prova - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237207-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova - desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purchè specificamente indicati dal ricorrente - è ravvisabile quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetto "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello in sede di giudizio di revisione, avendo ritenuto travisate le risultanze di un significativo e decisivo elemento di prova - rappresentato da una perizia grafica - acquisito agli atti del processo e specificamente indicato dal ricorrente nei motivi di ricorso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)