Sez. 5, Sentenza n. 1927 del 20/12/2017 Ud. (dep. 17/01/2018) Rv. 272324 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | "Doppia conforme" - Vizio di travisamento della prova - Omesso esame del giudice di appello al quale il vizio sia stato puntualmente denunciato - Deducibilità con il ricorso per cassazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
In tema di motivi di ricorso per cassazione e "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova che sia stato puntualmente denunciato al giudice di appello, il quale abbia confermato la sentenza di primo grado omettendo l'esame del vizio censurato, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)