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Sez. 2, Sentenza n. 7065 del 24/03/1981 Ud. (dep. 16/07/1981) Rv. 149801 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - GIUDIZIO PROGNOSTICO - CRITERI DI VALUTAZIONE ESTESI AI PRECEDENTI GIUDIZIARI E ALLA CONDOTTA DI VITA ANTECEDENTE AL REATO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149801-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - GIUDIZIO PROGNOSTICO - CRITERI DI VALUTAZIONE ESTESI AI PRECEDENTI GIUDIZIARI E ALLA CONDOTTA DI VITA ANTECEDENTE AL REATO - LEGITTIMITÀ.*

Per l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena si deve tener conto non soltanto delle condanne, ma anche dei precedenti giudiziari e della condotta di vita antecedente al reato, indicati nell'art. 133 cod. pen. espressamente richiamato dall'art. 164 dello stesso codice, e - quindi - anche su detti elementi deve essere fondato quel giudizio prognostico, circa la futura astensione del soggetto da nuovi crimini, richiesto dalla legge. (Conf mass n 143425).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)