Sez. 1, Sentenza n. 6623 del 18/12/1984 (Rv. 438166 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - OBBLIGO DELLA TRASCRIZIONE - NOTAI ED ALTRI PUBBLICI UFFICIALI - RICHIESTA AL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI DELLA FORMALITÀ DI TRASCRIZIONE - OMISSIONE O TARDIVITÀ - SANZIONI APPLICABILI.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - OBBLIGO DELLA TRASCRIZIONE - NOTAI ED ALTRI PUBBLICI UFFICIALI - RICHIESTA AL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI DELLA FORMALITÀ DI TRASCRIZIONE - OMISSIONE O TARDIVITÀ - SANZIONI APPLICABILI.*
Il notaio il quale dopo avere versato in Sede di registrazione la imposta proporzionale ipotecaria su atto pubblico di trasferimento immobiliare, ometta di richiedere al conservatore dei registri immobiliari la formalità della trascrizione, ovvero la richieda oltre il termine fissato (art. 14 d.P.R. n. 635 del 1972) incorre nelle sanzioni previste dal secondo comma dell'art. 17 d.P.R. 635 del 1972 che riguardano gli Atti non soggetti ad imposta (perché già versata) ovvero soggetti ad imposta fissa o a debito in Sede di richiesta della trascrizione, e non alle sanzioni previste dal primo comma del medesimo articolo che riguardano le diverse ipotesi in cui non si sia provveduto nei termini prescritti al pagamento all'ufficio del registro dell'imposta proporzionale dovuta per la trascrizione, quando questa sia obbligatoria in dipendenza della natura dell'atto. (Conf 1936/81, mass n 412628; (Conf 4652/80, mass n 408479).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2671 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 635 art. 14, DPR 26/10/1972 num. 635 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)