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Sez. 1, Sentenza n. 1481 del 11/02/1987 (Rv. 450920 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - OBBLIGO DELLA TRASCRIZIONE - NOTAI ED ALTRI PUBBLICI UFFICIALI - PAGAMENTO, IN SEDE DI REGISTRAZIONE, DELL'IMPOSTA PROPORZIONALE IPOTECARIA - OMISSIONE DELLA TEMPESTIVA "RICHIESTA DI FORMALITÀ DI TRASCRIZIONE" - SANZIONE APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1987-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450920-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - OBBLIGO DELLA TRASCRIZIONE - NOTAI ED ALTRI PUBBLICI UFFICIALI - PAGAMENTO, IN SEDE DI REGISTRAZIONE, DELL'IMPOSTA PROPORZIONALE IPOTECARIA - OMISSIONE DELLA TEMPESTIVA "RICHIESTA DI FORMALITÀ DI TRASCRIZIONE" - SANZIONE APPLICABILE.*

Il notaio che, dopo aver pagato, in Sede di registrazione, l'imposta proporzionale ipotecaria su un atto pubblico di trasferimento immobiliare (per il quale la trascrizione è obbligatoria) ometta di richiedere tempestivamente al conservatore dei registri immobiliari la formalità di trascrizione, incorre nella sanzione di cui al secondo comma dell'art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635, riguardando il primo comma della stessa norma la diversa ipotesi che il notaio non provveda nei termini prescritti a pagare l'imposta proporzionale dovuta per la trascrizione, quando questa sia obbligatoria. (Conf 6623/84, mass n 438166; (Conf 1936/81, mass n 412628; (Conf 4652/80, mass n 408479).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 635 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)