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Sez. 1, Sentenza n. 1936 del 06/04/1981 (Rv. 412628 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - OBBLIGO DELLA TRASCRIZIONE - NOTAI ED ALTRI PUBBLICI UFFICIALI - RICHIESTA AL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI DELLA FORMALITA DI TRASCRIZIONE - OMISSIONE O TARDIVITA - SANZIONI APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1981-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412628-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - OBBLIGO DELLA TRASCRIZIONE - NOTAI ED ALTRI PUBBLICI UFFICIALI - RICHIESTA AL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI DELLA FORMALITA DI TRASCRIZIONE - OMISSIONE O TARDIVITA - SANZIONI APPLICABILI.*

Il notaio, il quale, dopo aver pagato, in Sede di registrazione, l'imposta proporzionale ipotecaria su un atto pubblico di trasferimento immobiliare, ometta di richiedere al conservatore dei registri immobiliari la formalita di trascrizione, ovvero la richieda oltre il termine fissato, incorre nelle sanzioni previste dal secondo comma dell'art 17 del DPR 26 ottobre 1972 n 635, che si riferiscono agli Atti non soggetti ad imposta (ovvero soggetti ad imposta fissa od a debito) in Sede di richiesta di trascrizione obbligatoria per legge, non in quelle previste dal primo comma del medesimo articolo, che si riferiscono alla diversa ipotesi in cui non si provveda nei termini prescritti al pagamento all'ufficio del registro dell'imposta proporzionale dovuta per la trascrizione, quando questa sia resa obbligatoria in relazione alla natura dell'atto. (Conf 4652/80, mass n 408479).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 635 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)