Sez. 1, Sentenza n. 6176 del 17/04/2003 (Rv. 562258 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Criterio determinativo dell'indennità - Accordo delle parti - Vincolo per il giudice - Sussistenza - Esclusione - Vizio di extrapetizione - Configurabilità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, il fatto che l'opponente indichi un criterio per la determinazione dell'indennità e che tale criterio sia stato condiviso dall'opposto nella fase precedente al giudizio, non esime il giudice dal determinare la giusta indennità in base al criterio che ritenga correttamente applicabile (nella specie, quello basato sul valore agricolo, pur avendo le parti concordato sul carattere edificatorio del suolo), senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)