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Sez. 1, Sentenza n. 7185 del 09/07/1999 (Rv. 528433 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Giudizio di opposizione - Relativa domanda introduttiva - Poteri del giudice - Criterio di quantificazione dell'indennità di occupazione legittima - Limitazione ai soli elementi di calcolo posti in discussione dalla domanda - Esclusione - Assunzione da parte del giudice come parametro di riferimento dell'indennità del tasso legale degli interessi - In misura minore di quella applicata dall'espropriante - Ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528433-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Deve ritenersi infondata la censura di ultrapetizione rivolta avverso la sentenza, la quale, in un giudizio di opposizione alla stima per la determinazione della giusta e legittima indennità di occupazione, nel procedere a tale determinazione, dopo avere assunto come parametro di riferimento all'uopo, le variazioni del tasso legale degli interessi, applichi un tasso di interesse inferiore a quello che aveva applicato il Comune espropriante, poiché, costituendo detto giudizio un giudizio di accertamento a cognizione piena, non è concepibile che il giudice sia tenuto a pronunciare solo ed esclusivamente sulle singole componenti del calcolo dell'indennità, discusse nella domanda introduttiva del giudizio, senza poter estendere il proprio esame agli ulteriori elementi, pur necessari per la quantificazione dell'indennità, ancorché non espressamente contestati dall'attore, e dovendosi escludere che sussista un divieto di "reformatio in pejus", non caratterizzandosi l'opposizione alla stima come giudizio di impugnazione, ma come giudizio in unico grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1284 com. 1 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 1, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)