diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14664 del 15/10/2002 (Rv. 557923 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Natura di giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo - Esclusione - Ordinario giudizio di cognizione, diretto a stabilire il "quantum" dell'indennità effettivamente dovuto - Configurabilità - Conseguenze - Possibilità di applicare, in tale giudizio, norme sopravvenute aventi efficacia retroattiva - Anche in mancanza di questioni sollevate dall'interessato sulla legge applicabile - Sussistenza - Vizio di extrapetizione - Configurabilità - Esclusione - Principio espresso con riferimento alla legge della Provincia di Trento n. 10 del 1998.
Stato
decisa il 2002-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557923-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'opposizione alla stima dell'indennità da corrispondere all'espropriato non si configura come un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione, diretto a determinare l'entità dell'indennità effettivamente dovuta sulla base delle norme applicabili in relazione ai consueti criteri di efficacia della legge nel tempo, e quindi anche sulla base di una disposizione di legge sopravvenuta allorché essa, per il suo carattere retroattivo, si rivolga a disciplinare altresì le situazioni non ancora definite; lo "ius superveniens" è applicabile - senza che sia configurabile violazione alcuna del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - anche quando l'interessato non sollevi questioni al riguardo, ma contesti solo la quantificazione, in concreto, dell'indennità, e ciò in quanto il bene della vita alla cui attribuzione tende l'opponente alla stima è l'indennità liquidata nella misura di legge, non già il criterio legale per la sua determinazione, in ordine al quale il giudice non incontra limiti nella domanda. (Principio espresso in relazione all'art. 41 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 settembre 1998, n. 10, il quale, nel modificare la precedente normativa dettata dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, ha dettato nuovi criteri di determinazione dell'indennità, applicabili anche nei giudizi di opposizione alla stima in corso).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge Prov. Trento 11/09/1998 num. 10 art. 41, Legge Prov. Trento 19/02/1993 num. 6 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)