Sez. L, Sentenza n. 5424 del 25/10/1984 (Rv. 437122 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CRISI AZIENDALE - EFFETTI - INTERVENTO DELLA C.I.G. E PROCESSO DI MOBILITÀ INTERAZIENDALE - ART. 20 DEL C.C.N.L. DEL 1977 PER GLI ALIMENTARISTI - INTERPRETAZIONE NEL SENSO DELLA NON APPLICABILITÀ IN RELAZIONE ALLA CRISI DELLA SOC. UNIDAL - CORRETTEZZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CRISI AZIENDALE - EFFETTI - INTERVENTO DELLA C.I.G. E PROCESSO DI MOBILITÀ INTERAZIENDALE - ART. 20 DEL C.C.N.L. DEL 1977 PER GLI ALIMENTARISTI - INTERPRETAZIONE NEL SENSO DELLA NON APPLICABILITÀ IN RELAZIONE ALLA CRISI DELLA SOC. UNIDAL - CORRETTEZZA.*
La dichiarazione dello stato di crisi aziendale, pronunciata dalla competente autorità amministrativa, mette in moto, insieme con l'intervento della C.i.G., un particolare processo di mobilità interaziendale, secondo una normativa (legge 12 agosto 1977 n. 675 e d.l. 30 marzo 1978 n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 1978 n. 215) predisposta allo scopo di sollevare l'impresa in crisi dagli oneri che su di essa incombono, soprattutto in termini di costo del lavoro, con la previsione della possibilità delle parti collettive di regolare mediante specifici accordi la cessazione dell'attività produttiva, l'eventuale trasferimento dell'azienda e la disciplina dei rapporti di lavoro del personale assunto dall'impresa cessionaria. Pertanto, tenuto conto anche delle caratteristiche del tutto particolari assunte in tale situazione dall'intervento della C.i.G. (finalizzato non tanto ad agevolare una rioccupazione dei lavoratori nell'ambito della stessa dimensione aziendale quanto ad assicurare ai medesimi una sostanziale continuità salariale nel passaggio da un'impresa all'altra), è corretta la decisione di merito secondo cui non è applicabile, in relazione alla crisi della soc. Unidal, il disposto dell'art. 20 del C.C.n.L. del 1977 per gli alimentaristi, con conseguente esclusione del diritto dei dipendenti di tale società a percepire dalla stessa, in costanza di erogazione delle integrazioni della C.i.G. durante il procedimento di mobilità interaziendale, la differenza tra dette integrazioni e la (intera) retribuzione. (V 7070/83, mass n 431686).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/03/1978 num. 80 art. 1, Legge 26/05/1978 num. 215 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)