Sez. L, Sentenza n. 6523 del 06/11/1986 (Rv. 448680 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA CONCRETA SITUAZIONE ECONOMICO- SOCIALE ESISTENTE AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - NECESSITÀ - PRINCIPIO DELL'EQUO CONTEMPERAMENTO DEI RECIPROCI INTERESSI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA CONCRETA SITUAZIONE ECONOMICO- SOCIALE ESISTENTE AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - NECESSITÀ - PRINCIPIO DELL'EQUO CONTEMPERAMENTO DEI RECIPROCI INTERESSI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Nell'interpretazione di un contratto collettivo, la comune intenzione delle parti (art. 1362, primo comma, cod. civ.) - la quale, come per ogni altro atto di autonomia privata, va riferita al momento della conclusione di esso - deve essere ricercata anche alla stregua della concreta situazione economico-sociale esistente al tempo della stipulazione del contratto stesso, essendo da escludere che di tale situazione le parti stipulanti non abbiano tenuto conto, salva l'ulteriore applicabilità, nel dubbio, del principio dello equo contemperamento dei reciproci interessi (art. 1371 cod. civ.). (nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza la quale, in relazione alla crisi della soc. Unidal, aveva escluso che i lavoratori ricorrenti, impiegati presso detta società e poi assunti dalla soc. Sidalm, avessero diritto, ai sensi dell'art. 20 del contratto collettivo per gli alimentaristi del luglio 1977, alla differenza fra la retribuzione ed il trattamento d'integrazione salariale). (V 3488/85, mass n 441120; (V 5424/84, mass n 437122).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1371, Cod. Civ. art. 2067, Contr. Coll. 15/07/1977 num. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)