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Sez. L, Sentenza n. 3 del 02/01/2017 (Rv. 642399 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Dipendente ex amministrazione Poste e telecomunicazioni - Passaggio ad altra amministrazione - Nuovo inquadramento - Modalità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642399-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE

In tema di passaggio di dipendenti postali nei ruoli della P.A. o di enti pubblici ove si trovavano in posizione di comando, l’art. 53, comma 10, della l. n. 449 del 1997, prevedendo l'applicabilità delle disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata tra pubbliche amministrazioni, ha attribuito una sorta di ultrattività, ai limitati fini in questione, alle posizioni rivestite dai dipendenti suddetti, sicché la verifica giudiziale sulla correttezza dell'inquadramento spettante al lavoratore trasferito va operata ponendo a raffronto le declaratorie delle qualifiche dell'amministrazione postale di cui alla l. n. 797 del 1981 e le declaratorie delle posizioni economiche vigenti nell'amministrazione (o ente pubblico) “ad quem” al momento del trasferimento, allorquando le qualifiche funzionali di cui alla l. n. 312 del 1980 erano state già sostituite dal nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva per i pubblici dipendenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva escluso la corrispondenza della posizione economica B2 del c.c.n.l. 16 febbraio 1999 comparto Ministeri con la quarta categoria dell’ex amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui all’art. 3 della l. n. 797 del 1981).

Riferimenti normativi: Legge 11/07/1980 num. 380, Contr. Coll. 16/02/1999, Legge 22/12/1981 num. 797 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)