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Sez. 5, Sentenza n. 12036 del 14/05/2008 (Rv. 603784 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI | Società commerciale - Imposta assolta per l'acquisto di terreno agricolo - Detraibilità - Condizioni - Utilizzabilità del bene a fini aziendali - Accertamento - Riferimento ad elementi emergenti dall'atto di compravendita - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603784-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI

In tema di IVA, la destinazione urbanistica a verde agricolo di un terreno acquistato da una società commerciale non esclude l'inerenza della compravendita all'attività d'impresa dell'acquirente, qualora, essendo già previsto un mutamento di destinazione urbanistica dell'immobile, i cui presupposti emergano dall'atto, l'acquisto si configuri come atto prodromico ad una successiva utilizzazione del bene a fini aziendali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la detraibilità dell'imposta assolta per l'acquisto di un terreno da destinare alla realizzazione di un capannone e del relativo parcheggio, in riferimento ai quali risultavano già intervenuti l'approvazione del progetto industriale e la concessione della licenza per la costruzione di un mattatoio aziendale).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)