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Sez. 5, Sentenza n. 3518 del 17/02/2006 (Rv. 587658 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Imposta assolta sugli acquisti - Detrazione - Condizioni - Inerenza o strumentalità del bene acquistato rispetto all'attività imprenditoriale - Necessità - Prova della sussistenza di tali condizioni - Onere dell'acquirente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587658-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, l'art. 19, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, consentendo al compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio di impresa, richiede, oltre alla qualità di imprenditore dell'acquirente, l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso, ed inoltre non introduce deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lasciando la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato (fattispecie di ritenuta esclusione del rimborso dell'IVA in relazione all'acquisto, da parte di una società immobiliare, di un complesso immobiliare destinato ad essere rivenduto, sul rilievo che esso costituiva oggetto di quell'attività imprenditoriale, e non strumento della medesima - come, invece, sarebbe stato nella diversa ipotesi di immobili destinati a sede della società -).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)