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Sez. 5, Sentenza n. 7808 del 21/03/2008 (Rv. 602666 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Imposta assolta sugli acquisti - Detraibilità - Condizioni - Operazione isolata - Inerenza all'attività imprenditoriale - Necessità - Prova - Onere a carico dell'acquirente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602666-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di I.V.A., l'art. 19, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, consente all'imprenditore di portare in detrazione l'imposta pagata per l'acquisto di un bene, effettuato in conformità ad obbiettivi presenti nell'atto costitutivo o nello statuto, anche se rappresenta un'operazione isolata, non direttamente collegata all'attività dichiarata ed attualmente esercitata; detta operazione, infatti, è suscettibile di essere considerata inerente all'esercizio dell'impresa, a condizione che l'imprenditore fornisca la prova di tale inerenza, dimostrando la sussistenza di circostanze, in virtù delle quali l'acquisto stesso possa essere ritenuto, con giudizio di merito insindacabile in cassazione se correttamente motivato, prodromico all'espletamento effettivo di nuove attività consentite dal patto sociale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale aveva negato la detraibilità dell'imposta pagata per l'acquisto di un terreno in una zona ad espansione turistica da parte di una società che esercitava l'attività di ristorazione, in quanto l'operazione, pur rientrando nell'oggetto sociale, non era direttamente collegata all'attività dichiarata).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)