Sez. 5, Sentenza n. 16730 del 27/07/2007 (Rv. 599872 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Imposta assolta sugli acquisti - Detrazione - Condizioni - Inerenza o strumentalità del bene acquistato rispetto all'attività imprenditoriale - Necessità - Prova della sussistenza di tali condizioni - Onere dell'acquirente - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di I.V.A., l'art.19, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, consentendo al compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio dell'impresa-richiede, oltre alla qualità d'imprenditore dell'acquirente, l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività ed inoltre, non introducendo una deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lascia la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato (fattispecie di ritenuta esclusione del rimborso IVA in relazione all'acquisto, da parte di un soggetto, titolare di un'omonima agenzia d'intermediazione immobiliare, di due immobili ad uso ufficio, sul rilievo che detto acquisto non poteva ritenersi effettuato nell'esercizio dell'impresa nè poteva essere considerata strumentale, in quanto relativo ad immobili, non utilizzati direttamente dal contribuente, ma lasciati in disponibilità dei venditori).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)