Sez. U, Sentenza n. 4614 del 30/01/2007 Cc. (dep. 05/02/2007) Rv. 235350 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Decisione - Informazioni integrative - Trasmissione - Termine di trenta giorni - "Dies a quo" - Indicazione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In tema di mandato di arresto europeo, il termine ordinatorio di trenta giorni, entro il quale deve essere prodotta la documentazione integrativa di cui all'art. 16, primo comma, L. 25 aprile 2005, n. 69, decorre dal momento in cui la richiesta perviene all'autorità estera. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto, nel caso di specie, tempestivamente prodotta la documentazione richiesta, pur osservando che l'inosservanza del termine rileva solo nei casi in cui esso sia stato espressamente indicato dall'autorità giudiziaria italiana).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)