Sez. 6, Sentenza n. 40412 del 26/10/2007 Cc. (dep. 31/10/2007) Rv. 237427 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Decisione - Informazioni integrative - Fissazione di un termine per la trasmissione - Mancata acquisizione - Conseguenze - Indicazione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, l'autorità giudiziaria italiana, una volta trascorso inutilmente il termine fissato, ai sensi dell'art. 16, primo comma, della L. 25 aprile 2005 n. 69, per la ricezione dalla autorità giudiziaria straniera delle informazioni integrative, diverse da quelle indispensabili per la decisione di consegna di cui all'art. 6, primo comma della stessa legge, è legittimata a decidere allo stato degli atti, non essendo obbligata a respingere la richiesta di consegna. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento con il quale la corte di appello aveva disposto la consegna della persona richiesta, nonostante il mancato invio da parte dell'autorità francese, nel termine fissato, della relazione sui fatti addebitati alla persona e della copia del provvedimento restrittivo della libertà personale).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)