Sez. 3, Sentenza n. 1129 del 27/03/1998 Cc. (dep. 09/06/1998) Rv. 211098 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Cave e torbiere - Esercizio in zone di interesse ambientale - Legge Regione Campania 13 dicembre 1985 n. 54 - Autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore - Domanda di prosecuzione di attività - Sufficienza ai fini della prosecuzione - Ragione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
La coltivazione di una cava in corso all'entrata in vigore della legge della Regione Campania 13 dicembre 1985 n. 54 può essere continuata alla sola condizione che l'esercente presenti tempestiva e regolare domanda di proseguimento; una volta che sia stata presentata la domanda la continuazione della coltivazione gli può essere vietata solo se risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici o archeologici vigenti nella zona. La ratio di questa disciplina è evidente, giacché la tutela degli interessi urbanistici e ambientali esige che non sia autorizzata l'apertura di nuove cave in contrasto con quegli interessi; mentre quando la cava è già legittimamente in atto nelle zone vincolate ed ha quindi già compromesso gli interessi ambientali o urbanistici, spetta all'autorità competente valutare discrezionalmente se la prosecuzione dell'attività estrattiva aggravi in modo intollerabile, oppure non aggravi, il "vulnus" alla tutela del territorio.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 13/12/1985 num. 54 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)