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Sez. 3, Sentenza n. 4308 del 13/12/1996 Cc. (dep. 07/02/1997) Rv. 206839 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Cave - Attività di coltivazione in zone soggette a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 - Richiesta di apposita autorizzazione all'autorità preposta al vincolo - Necessità - Autorizzazione rilasciata prima dell'apposizione del vincolo - Possibilità di proseguire nella coltivazione della cava in attesa dell'autorizzazione - Esclusione - Reato previsto dall'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431 - Sussistenza - Violazione dell'art. 734 cod. pen. - Sussistenza - Sequestro della cava - Legittimità.
Stato
decisa il 1996-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206839-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

È illegittima la prosecuzione dell'attività di coltivazione di una cava dopo l'apposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, anche se essa era stata in precedenza autorizzata. Infatti il vincolo apposto ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431 riguarda intere categorie di territorio ed è perciò compatibile con la eventuale definitiva compromissione, dal punto di vista ambientale, di una parte di esso. È legittimo perciò ritenere che, fermo restando l'obbligo di chiedere tempestivamente l'autorizzazione all'autorità preposta al vincolo, le precedenti autorizzazioni non perdano di efficacia e rimettere all'amministrazione la valutazione sulla sussistenza di un effettivo danno in conseguenza della continuazione della coltivazione della cava. Al contrario invece i vincoli apposti ai sensi della legge 1497/39 riguardano porzioni esattamente individuate del territorio con riferimento a particolari e specifici pregi naturalistici e deve perciò ritenersi interdetta ogni ulteriore attività di coltivazione della cava fino a quando non sia intervenuto specifico nulla osta indipendentemente dalle autorizzazione ottenute prima dell'apposizione del vincolo (nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha rigettato la richiesta di annullamento del provvedimento con cui il tribunale del riesame aveva confermato il sequestro preventivo di una cava situata in una zona vincolata in quanto inserita nell'area del Belvedere di Monreale).

Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 1, Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., Cod. Pen. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)