Sez. U, Sentenza n. 45101 del 31/10/2001 Ud. (dep. 17/12/2001) Rv. 220218 - 01
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE | Regione Campania - Regime transitorio dettato dalla legge regionale 13 dicembre 1985 n. 54, come modificata dalla legge 13 aprile 1995 n. 17 - Continuazione delle attività cavatorie preesistenti - Condizioni.
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE
In tema di coltivazione di cave nel territorio della regione Campania, dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 13 dicembre 1985 n. 54, come modificata dalla legge 13 aprile 1995 n. 17 - che ha dettato una nuova disciplina in materia, anche con disposizioni di carattere transitorio - ne è legittima la continuazione di quelle - ancorché ubicate in zone non espressamente indicate dagli strumenti urbanistici o soggette a vincolo - già regolarmente esercitate prima di tale data, purché il soggetto interessato abbia presentato, nei sei mesi da quest'ultima, domanda documentata di prosecuzione all'autorità regionale competente e finché la medesima autorità non abbia negato l'autorizzazione all'attività estrattiva ritenuta contrastante con i vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici o archeologici derivanti da altre leggi, nazionali o regionali.
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1497 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Legge Reg. Campania 13/12/1985 num. 54 art. 36 CORTE COST., Legge Reg. Campania 13/04/1995 num. 17, DPR 24/07/1977 num. 616 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)