Sez. 3, Sentenza n. 136 del 10/11/2000 Ud. (dep. 10/01/2001) Rv. 218534 - 01
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE | Esercizio in zone di interesse ambientale - Legge Regione Campania n. 54 del 1985 - Autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore - Richiesta di prosecuzione nei termini - Sufficienza ai fini della prosecuzione dell'attività - Fondamento.
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE
Alla luce della disciplina di cui alla legge Regionale della Campania 13 aprile 1995, n. 17, la coltivazione di una cava - in una zona sottoposta a vincolo (tale configurandosi anche l'esistenza di un uso civico) - già in corso alla data dell'entrata in vigore della legge della Regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54 o a quella dell'entrata in vigore della legge 9 agosto 1985, n. 431, può essere proseguita in attesa dell'autorizzazione regionale, a condizione che l'interessato abbia posto in essere gli adempimenti previsti dall'art. 36 ter della legge regionale n, 17 citata ed abbia presentato tempestiva e regolare domanda di proseguimento, atteso che non è l'esistenza del vincolo in sè a determinare l'inibitoria alla prosecuzione della coltivazione della cava, bensì la mancata osservanza, da parte dell'interessato, degli adempimenti a suo carico, nelle forme ed entro i termini previsti, o il rigetto della domanda di autorizzazione da parte della Regione.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Legge Reg. Campania 13/12/1985 num. 54 CORTE COST., Legge Reg. Campania 13/04/1995 num. 17 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)