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Sez. 1, Sentenza n. 6588 del 28/04/2003 (Rv. 562479 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Morte o perdita di capacità della parte costituita - Omessa dichiarazione del procuratore - Conseguenze - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte rispetto alle altre pari e al giudice - Incidenza della morte sulla.
Stato
decisa il 2003-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562479-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Nel caso in cui il procuratore della parte deceduta o divenuta incapace ometta la dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti dell'avvenuto decesso o della perdita di capacità, la posizione giuridica della parte stessa resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente ed ancora capace, sia nella fase in corso del rapporto processuale che nelle successive fasi di quiescenza, dopo la pubblicazione della sentenza, e di riattivazione a seguito di impugnazione, con la conseguenza che il procuratore alle liti resta legittimato ad impugnare in rappresentanza della parte defunta, in forza del principio di ultrattività della procura, sempre che questa non fosse limitata a un solo grado di giudizio. Detta disciplina, tuttavia, non esclude che l'evento morte, ove comunque risultante in giudizio, possa assumere rilevanza in relazione alla specifica "res litigiosa": ed invero, ove la posizione giuridica fatta valere in giudizio si configuri, per sua natura (come si verifica in relazione a determinati diritti inerenti allo "status" della persona (o per previsione di legge (ad esempio, l'art. 7 della legge n. 689/1981 in tema di sanzioni amministrative), personalissima ed intrasmissibile, così da estinguersi con la scomparsa del suo titolare, ovvero anche nelle ipotesi in cui sia l'azione a tutela della posizione sostanziale ad assumere carattere strettamente personale (come si verifica nel campo delle azioni in materia di filiazione), detto evento vale a determinare il venir meno dello stesso oggetto della giurisdizione, con la conseguente cessazione della materia del contendere, travolgendo le eventuali pronunce rese in precedenza e non ancora passate in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)