Sez. L, Sentenza n. 5305 del 12/04/2002 (Rv. 553699 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Morte successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado - Notificazione dell'appello al procuratore domiciliatario nel giudizio di primo grado - Costituzione del procuratore - Omessa dichiarazione dell'evento interruttivo - Effetti - Stabilizzazione della parte come persona ancora in vita - Applicabilità dell'art. 328 cod. proc. civ. - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
Nel caso in cui una parte muoia dopo il giudizio di primo grado e l'appello venga notificato presso il procuratore domiciliatario, il quale si costituisce nel giudizio di appello in forza della procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, senza dichiarare il decesso del proprio assistito, la posizione processuale della parte resta stabilizzata, rispetto alla controparte e al giudice, quale persona ancora esistente, e non trova applicazione il disposto dell'art. 328 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)