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Sez. U, Sentenza n. 1229 del 21/02/1984 (Rv. 433372 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - MORTE O PERDITA DI CAPACITÀ DELLA PARTE COSTITUITA - OMESSA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONI DI DETTI EVENTI DA PARTE DEL PROCURATORE - EFFETTI - ULTRATTIVITÀ DEL MANDATO ALLA LITE NELLE SUCCESSIVE FASI DI QUIESCENZA E DI RIATTIVAZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - PROPOSIZIONI DELLA IMPUGNAZIONE IN RAPPRESENTANZA DELLA PARTE DECEDUTA OD INCAPACE - LEGITTIMAZIONE DEL PROCURATORE AUTORE DELLA PREDETTA OMISSIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433372-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - MORTE O PERDITA DI CAPACITÀ DELLA PARTE COSTITUITA - OMESSA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONI DI DETTI EVENTI DA PARTE DEL PROCURATORE - EFFETTI - ULTRATTIVITÀ DEL MANDATO ALLA LITE NELLE SUCCESSIVE FASI DI QUIESCENZA E DI RIATTIVAZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - PROPOSIZIONI DELLA IMPUGNAZIONE IN RAPPRESENTANZA DELLA PARTE DECEDUTA OD INCAPACE - LEGITTIMAZIONE DEL PROCURATORE AUTORE DELLA PREDETTA OMISSIONE - SUSSISTENZA.*

La morte o la perdita della capacità della parte costituita, che sopravvengano nel corso di un grado di merito del processo, prima della chiusura della discussione, sono regolamentate esclusivamente dalle Disposizioni dell'art. 300 cod. proc. civ., restando preclusa ogni integrazione od interferenza delle diverse Disposizioni che regolano gli effetti di detti eventi ove verificatisi in successivi momenti del rapporto processuale con la conseguenza che, qualora il procuratore, unico legittimato, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino alla chiusura della discussione, la morte o la perdita di capacità della parte rappresentata, in precedenza intervenute, la posizione di detta parte rappresentata rimane stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente od ancora capace, con correlativa ultrattività della procura alla lite, fino a quando, nella successiva fase d'impugnazione, non si costituiscano gli eredi della parte defunta od il rappresentante della parte incapace, ovvero il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo, non dichiari in udienza o notifichi alle altre parti il verificarsi dell'evento, ovvero infine, in caso di contumacia, l'evento medesimo non sia notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario. Da tanto consegue che, per il caso di decesso od incapacità della parte costituita sopravvenuti nel corso del giudizio di primo grado e prima della chiusura della discussione, senza che il procuratore abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti l'evento, il procuratore medesimo, ove l'originaria procura alla lite sia valida anche per l'ulteriore grado del processo, è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte deceduta od incapace, da considerarsi processualmente ancora in vita o capace. (V 5175/77, mass n 388800; (contra 2890/83; (contra 3155/82, mass n 421098; (contra 3888/80, mass n 407770; (contra 6522/79, mass n 403267; (contra 6096/78, mass n 395914; (contra 935/76, mass n 379586).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)