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Sez. U, Sentenza n. 2168 del 06/05/1978 (Rv. 391554 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SCUOLA MATERNA COMUNALE - RAPPORTO DI LAVORO CON UN INSEGNANTE - CARATTERE PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391554-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SCUOLA MATERNA COMUNALE - RAPPORTO DI LAVORO CON UN INSEGNANTE - CARATTERE PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE.*

L'attivita con la quale un comune tenda al perseguimento di fini di carattere sociale e generale, avvalendosi degli strumenti della propria organizzazione amministrativa, ha natura pubblicistica, indipendentemente dalla sua correlazione o meno con gli scopi strettamente istituzionali del comune medesimo. Pertanto, il rapporto di lavoro subordinato con un insegnante incaricato presso la scuola materna comunale, che si instauri, con retribuzione predeterminata, in forza di formale atto di nomina (nella specie, delibera della giunta comunale), comportante uno stabile inserimento dell'insegnante stesso nell'apparato organizzativo dell'ente territoriale e con Onere finanziario a carico del suo ordinario bilancio, configura un rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che le controversie ad esso inerenti, ancorche di natura patrimoniale, quando trovino nel rapporto medesimo momento genetico diretto ed immediato (nella specie, domanda contro il comune per la reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento di retribuzioni, oltre interessi e maggior danno per svalutazione monetaria, la regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 5526/77; (V 4838/77; (V 1392/76, mass n 380101; (V 3247/74, mass n 371767).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 444 art. 25, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)