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Sez. 1, Sentenza n. 3053 del 30/03/1987 (Rv. 452156 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - RICONCILIAZIONE - CONFIGURABILITĂ€ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452156-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - RICONCILIAZIONE - CONFIGURABILITĂ€ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Lo stato di separazione dei coniugi può ritenersi interrotto per effetto della riconciliazione, e quindi non idoneo a giustificare la pronunzia di divorzio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B della legge 1 dicembre 1980, n. 898, solo quando si sia verificata la ricostituzione del consorzio familiare, attraverso la restaurazione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi medesimi. (nella specie la suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito in ordine al ripristino del consorzio familiare sulla base della valutazione della frequenza e durata dei "ritorni" affettivi del marito alla moglie, affrontando i disagi di viaggi da lontani paesi esteri). (Conf 6860/83, mass n 431522; (Conf 2058/83, mass n 426904; (Conf 559/82, mass n 418275; (Conf 4921/78, mass n 394638).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 com. 2 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)