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Sez. U, Sentenza n. 1609 del 14/02/1987 (Rv. 451021 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - IN GENERE - SENTENZA DI CONDANNA DELLA P.A. AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ORDINARIO O DA QUELLO AMMINISTRATIVO - INERZIA DELLA P.A. - ESECUZIONE FORZATA PER ESPROPRIAZIONE DINANZI ALL'A.G.O. - AMMISSIBILITÀ - ASSOGGETTAMENTO AD ESECUZIONE DI BENI NON APPARTENENTI AL DEMANIO OVVERO NON VINCOLATI AD UNA PUBBLICA FUNZIONE - QUESTIONI RELATIVE ALLA PIGNORABILITÀ DEI BENI AGGREDITI - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1987-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451021-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - IN GENERE - SENTENZA DI CONDANNA DELLA P.A. AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ORDINARIO O DA QUELLO AMMINISTRATIVO - INERZIA DELLA P.A. - ESECUZIONE FORZATA PER ESPROPRIAZIONE DINANZI ALL'A.G.O. - AMMISSIBILITÀ - ASSOGGETTAMENTO AD ESECUZIONE DI BENI NON APPARTENENTI AL DEMANIO OVVERO NON VINCOLATI AD UNA PUBBLICA FUNZIONE - QUESTIONI RELATIVE ALLA PIGNORABILITÀ DEI BENI AGGREDITI - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

A seguito della sentenza di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro (pronunciata dal giudice ordinario o dal giudice amministrativo), il concreto versamento della somma medesima integra un atto dovuto, cui corrisponde una posizione di diritto soggettivo del creditore. La tutela di tale diritto, anche nella disciplina del contenzioso amministrativo introdotta dalla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, esula dal cosiddetto giudizio d'ottemperanza (riguardante il diverso caso in cui l'attuazione del giudicato richieda un'attività provvedimentale dell'amministrazione) e può essere ottenuta con Azione esecutiva dinanzi al giudice ordinario, mediante il pignoramento di beni che non appartengano al Demanio o non siano comunque vincolati ad una pubblica funzione, restando devoluta al medesimo giudice ordinario la risoluzione delle questioni attinenti alla ricorrenza in concreto di tali requisiti per la pignorabilità dei beni aggrediti dal creditore. (V 4887/80, mass n 408711; (V 4071/79, mass n 400568).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2910, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)