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Sez. U, Sentenza n. 8567 del 23/08/1990 (Rv. 468988 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO - ESECUZIONE FORZATA - NATURA PUBBLICA DELL'ENTE ESECUTATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468988-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO - ESECUZIONE FORZATA - NATURA PUBBLICA DELL'ENTE ESECUTATO - IRRILEVANZA.*

Con riguardo al procedimento di esecuzione per espropriazione forzata, promosso in forza di sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, la giurisdizione del giudice ordinario, a tutela della posizione di diritto soggettivo del creditore, non è influenzata dall'eventuale natura pubblica del debitore esecutato, rilevante solo sotto il diverso profilo dell'inespropriabilità di determinati beni, ove vincolati all'Esercizio di funzione pubblica (come può verificarsi per i beni del Demanio o del patrimonio indisponibile). (V 1609/87, mass n 451021; (V 4071/79, mass n 400568).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2910, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 491, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)