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Sez. U, Sentenza n. 5445 del 13/06/1996 (Rv. 498071 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro - Esecuzione forzata - Natura pubblica dell'ente esecutato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498071-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Con riguardo al procedimento di esecuzione per espropriazione forzata, promosso in forza di sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro, il principio secondo il quale la giurisdizione del giudice ordinario, a tutela della posizione di diritto soggettivo del creditore, non è influenzata dall'eventuale natura pubblica del debitore esecutato, rilevante sotto il diverso profilo dell'inespropriabilità di determinati beni, ove vincolati all'esercizio della funzione pubblica, è rimasto immutato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 del D.L. n. 8 del 1993, come modificato dalla legge di conversione n. 68 del 1993.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2910, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 491, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 18/01/1993 num. 8 art. 11 CORTE COST., Legge 19/03/1993 num. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)