Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 10 marzo 1983, causa 172/82
Epigrafe
Nel procedimento 172/82,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de grande instance di Versailles nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Syndicat national des fabricants raffineurs d'huiles de graissage ė altri
e
Groupement d'intérêt économique «Inter-Huiles» e altri,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 34 del Trattato CEE,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e Y. Galmot, giudici,
avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
L'eliminazione degli oli usati costituisce oggetto della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/439 (GU L 194, pag. 31).
paragrafo 2
Secondo tale direttiva, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire la raccolta e l'eliminazione innocua, di preferenza mediante riutilizzazione, degli oli usati (artt. 2-4). L'art. 5 della direttiva stabilisce che, «qualora gli obiettivi previsti negli artt. 2, 3 e 4 non possano essere conseguiti diversamente, gli Stati membri adottano tutte la misure necessarie affinché una o più imprese effettuino la raccolta e/o l'eliminazione dei prodotti offerti dai detentori, eventualmente nella zona loro assegnata dall'amministrazione competente».
paragrafo 3
La Repubblica francese ha trasposto la suddetta direttiva nell'ordinamento interno col decreto legislativo 21. 11. 1979, n. 79-981, «recante disciplina del recupero degli oli usati» (JO RF del 23. 11. 1979, pag. 2900), col decreto 21. 11. 1979 relativo alle «condizioni di raccolta degli oli usati a norma del decreto legislativo 21. 11. 1979, n. 79-981, recante disciplina del recupero degli oli usati» (JO RF del 23. 11. 1979, pag. 2901) e col decreto 21. 11. 1979, relativo alle «condizioni di eliminazione degli oli usati a norma del decreto 21. 11. 1979, n. 79-981, recante disciplina del recupero degli oli usati» (JO RF del 23. 11. 1979, pag. 2903).
paragrafo 4
Nelle osservazioni presentate alla Corte, il Governo francese ha precisato fra l'altro che tale disciplina nazionale prevede:
paragrafo 5
che i detentori i quali accumulano gli oli usati in ragione delle loro attività professionali hanno l'obbligo di consegnare gli oli usati ai raccoglitori autorizzati ovvero di provvedere direttamente all'eliminazione degli oli usati da essi prodotti, a condizione di essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dal ministero dell'ambiente;
che, onde garantire la raccolta completa degli oli usati, l'intero territorio nazionale è suddiviso in zone geografiche (generalmente corrispondenti ai dipartimenti), in ciascuna delle quali, in seguito ad appalto-concorso e previo parere di un'apposita commissione interministeriale, il ministro per l'ambiente ha designato un raccoglitore autorizzato;
che il raccoglitore autorizzato è responsabile della raccolta di tutti gli oli usati prodotti nella zona per la quale egli ha ottenuto l'autorizzazione;
che l'eliminazione degli oli usati è anch'essa subordinata al rilascio di un'autorizzazione ministeriale da parte del ministro per l'ambiente.
paragrafo 6
Il «Syndicat national des fabricants raffineurs d'huiles de graissage» ed altri 13 interessati hanno promosso, dinanzi al Tribunal de grande instance di Versailles, un'azione intesa essenzialmente a far vietare al «Groupement d'intérêt économique Inter-Huiles» l'attività di raccolta degli oli usati in un certo numero di zone geografiche. A sostegno della domanda, gli attori nella causa principale assumono che i convenuti hanno istituito il «Groupement d'intérêt économique Inter-Huiles» con un manifesto intento di frode alla legge, per consentire, ai propri promotori, che non sono stati autorizzati dall'amministrazione ad effettuare la raccolta degli oli usati, di proseguire la loro attività precedente in questo campo al di fuori di qualsiasi autorizzazione. Gli attori nella causa principale hanno altresì sostenuto che il «Groupement d'intérêt économique Inter-Huiles» riserva una parte non trascurabile degli oli da esso raccolti all'esportazione, sia nel Belgio sia nella Germania federale.
paragrafo 7
Poiché, dinanzi al giudice di rinvio, il «Groupement d'intérêt économique Inter-Huiles» ha eccepito che la normativa interna francese costituisce una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'esportazione e all'importazione, vietata ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE e non giustificata dalle deroghe ammesse dall'art. 36 dello stesso Trattato, il Tribunal de grande instance di Versailles ha deciso, con sentenza 9 giugno 1982, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 8
«Se l'impossibilità giuridica, in cui si trovano i raccoglitori di oli usati, di consegnare tali oli ad un'impresa di eliminazione o di rigenerazione di uno Stato membro della CEE, in considerazione delle restrizioni poste dal decreto 21 novembre 1979, n. 79-981, sia compatibile con gli artt. 30 e 34 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, i quali vietano le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché tutte le misure d'effetto equivalente.»
paragrafo 9
Il provvedimento di rinvio è stato registrato nella cancelleria della Corte il 25 giugno 1982.
paragrafo 10
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, sono state depositate osservazioni scritte dal «Syndicat national des fabricants raffineurs d'huiles de graissage» e altri, rappresentati dagli avvocati J. F. Renaud e A. Desmazières de Séchelles, del foro di Parigi; dal «Groupement d'intérêt économique Inter-Huiles» e altri, rappresentati dall'avv. J. Thréard, del foro di Parigi; dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico R. Wägenbaur, e dal Governo francese, rappresentato dal sig. J. P. Costes del segretariato generale del comitato interministeriale per le questioni di cooperazione economica europea.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di rimettere la causa alla Terza Sezione. Essa ha tuttavia invitato il Governo francese a rispondere per iscritto, entro il 25 novembre 1982, ai due seguenti quesiti:
paragrafo 12
se la normativa francese consenta ai raccoglitori autorizzati dalle autorità francesi di vendere gli oli usati che essi detengono ad eliminatori autorizzati da altri Stati membri;
se la suddetta normativa consenta agli eliminatori autorizzati dalle autorità francesi di vendere gli oli usati da essi presi in consegna ad altri eliminatori autorizzati o ad altri operatori in altri Stati membri.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni presentate alla Corte
paragrafo 1
Il «Syndicat national des fabricants raffineurs d'huiles de graissage» osserva in via preliminare che a suo avviso la Corte dovrebbe porsi il problema dell'ammissibilità della questione pregiudiziale. Tenuto conto delle circostanze del caso, e in particolare del fatto che il motivo determinante della questione pregiudiziale è stata la produzione, da parte dei convenuti, di una nota diretta al Presidente del Parlamento europeo dalla Direzione generale della ricerca e della documentazione di detta istituzione, nota avente lo scopo di far valutare l'opportunità di rivolgere una interrogazione alla Commissione per criticare la legislazione di uno Stato membro ed incitare la stessa Commissione ad avviare, nei confronti di tale Stato, il procedimento di cui all'art. 169 del Trattato di Roma, la domanda di pronunzia pregiudiziale avrebbe gli stessi effetti di un ricorso per carenza contro il rifiuto della Commissione di avviare, nei confronti di uno Stato membro, detto procedimento di cui all'art. 169, il che la renderebbe irricevibile.
paragrafo 2
Quanto al merito della questione, il «Syndicat national des fabricants raffineurs d'huiles de graissage» osserva anzitutto che tale questione dovrebbe essere precisata ed ampliata. Vi si dovrebbe parlare non già di «uno Stato membro della CEE», bensì di «un altro Stato membro della CEE», e la questione dovrebbe riferirsi non soltanto al caso dei raccoglitori, ma anche a quello dei detentori di oli usati che decidono, a norma dell'art. 3 del decreto n. 79-981, di provvedere essi stessi al trasporto di detti oli. Comunque, le allegate restrizioni dovrebbero essere esaminate non già alla luce degli artt. 30 e seguenti del Trattato CEE, bensì in relazione alla direttiva del Consiglio n. 75-439 concernente il ravvicinamento delle legislazioni nel campo dell'eliminazione degli oli usati. Secondo il «Syndicat national des fabricants raffineurs d'huiles de graissage», la normativa francese è legittima rispetto a tale direttiva n. 75/439. In primo luogo, gli obiettivi fondamentali di tale direttiva, e cioè la protezione dell'ambiente e la riutilizzazione degli oli usati, corrispondono a quelli perseguiti dalla normativa nazionale. In secondo luogo, la necessità di non ostacolare gli scambi intracomunitari è solo Una finalità secondària che può essere sacrificata alle altre, e le restrizioni denunciate dai convenuti nella causa principale rientrano fra le possibilità di deroga previste dalla direttiva e, in particolare, dal suo art. 5.
paragrafo 3
Per quanto riguarda la legittimità delle disposizioni; francesi riguardo. agli artt. 90 e 85 del Trattato di Roma, gli attori nella causa principale fanno riferimento alla risposta data dalla Commissione delle Comunità europee al sig. Galland, deputato al Parlamento europeo (GU C 205 del 13 agosto 1981, pag. 10).
paragrafo 4
Infine, il «Syndicat national des fabricants raffineurs d'huiles de graissage» elenca un certo numero di conseguenze nefaste che, a suo avviso, risulterebbero dalle artificiali correnti di esportazione create dai convenuti nella causa principale, in violazione della normativa francese. Tali effetti nefasti sarebbero i seguenti:
paragrafo 5
1) oli usati francesi vengono esportati nel Belgio, ove essi vengono destinati a combustione con danno dell'ambiente locale:
2) oli usati francesi vengono esportati nella Germania federale, ove essi vengono rigenerati o destinati a combustione, mentre la raccolta di oli usati tedeschi è sovvenzionata dallo Stato;
3) i rigeneratori autorizzati francesi, che non fruiscono di sovvenzioni, mancano della materia prima necessaria al fine di eseguire, in modo redditizio ed in conformità al capitolato d'appaltò loro imposto, il compito ad essi affidato; ciò mette in pericolo il funzionamento e gli obiettivi della politica energetica di uno Stato membro;
4) i raccoglitori autorizzati francesi, che non fruiscono di sovvenzioni, non sono in grado, neppur essi, di eseguire in modo redditizio il compito di raccolta completa ad essi affidato; perciò, non tutti gli oli usati vengono raccolti, il che si risolve in un danno per l'ambiente in Francia.
paragrafo 6
Nelle sue osservazioni, il «Groupement d'intérêt économique Inter-Huiles» sostiene che l'art. 10 del titolo II dell'allegato al decreto relativo alle condizioni di raccolta degli oli, il quale precisa che il raccoglitore deve consegnare gli oli raccolti ad eliminatori autorizzati ed impedisce quindi qualsiasi esportazione, costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione, vietata dall'art. 30 del Trattato CEE. Quanto alla direttiva del Consiglio n. 75/439, il «Groupement d'intérêt économique Inter-Huiles» eccepisce che questa direttiva non consente àgli Stati membri di limitare o di abolire gli scambi intracomunitari di oli usati e che, al contrario, vi si considera, al 7o punto del preambolo, che dev'essere istituito un sistema il quale non ostacoli gli scambi intracomunitari e non incida sulle condizioni di concorrenza. D'altra parte, secondo il «Groupement d'intérêt économique Inter-Huiles», in materia non si può richiamare l'art. 36 del Trattato CEE, poiché le esigenze relative alla tutela della sanità pubblica e dell'ambiente sono garantite, dal momento che tutti gli eliminatori nell'ambito della CEE devono, a norma della direttiva n. 75/439, ottenere una autorizzazione e sono quindi sottoposti a controllo.
paragrafo 7
In una memoria complementare, il «Groupement d'intérêt économique Inter-Huiles» ha richiamato l'attenzione della Corte sul fatto che, a suo avviso, la causa principale riguarda non già raccoglitori di oli usati, bensì detentori che abbiano deciso di trasportare essi stessi gli oli, in forza dell'art. 3 del decreto francese.
paragrafo 8
La Commissione considera, nelle sue osservazioni, che la normativa francese implica, nella misura in cui obbliga il raccoglitore di oli usati a consegnare questi oli ad un eliminatore autorizzato francese, vietandogli in tal modo di esportarli in altri Stati membri, una differenza di trattamento atta ad assicurare un particolare vantaggio al mercato interno e costituisce, quindi, una violazione dell'art. 34 del Trattato. Il fatto che la normativa francese sia stata emanata per dare attuazione alla direttiva del Consiglio n. 75/439 non influisce su tale conclusione, poiché la direttiva non obbliga gli Stati membri ad adottare un sistema come quello sopra descritto. Al contrario, l'art. 5 della direttiva specifica chiaramente che i provvedimenti ivi contemplati devono essere adottati soltanto se gli scopi della direttiva non possono raggiungersi altrimenti. Ora, nessuna delle normative adottate da altri Stati membri per l'attuazione della direttiva n. 75/439 prevede un sistema analogo a quello francese e implicante ostacoli altrettanto gravi per gli scambi intracomunitari. Le finalità della direttiva, e quelle della tutela della salute e della vita delle persone, degli animali e dei vegetali, di cui all'art. 36 del Trattato CEE, potrebbero essere realizzate anche se gli oli usati potessero essere consegnati ad eliminatori di un altro Stato membro che abbiano ottenuto, in questo Stato membro, l'autorizzazione contemplata dall'art. 6 della direttiva n. 75/439.
paragrafo 9
La Commissione propone quindi che la Corte risolva nel seguente modo la questione sottopostale dal Tribunal de grande instance di Versailles:
paragrafo 10
«Gli artt. 34 e 36 vanno interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro organizzi sul proprio territorio il sistema di raccolta e di eliminazione degli oli usati in modo da escludere le consegne ad un eliminatore o rigeneratore autorizzato di un altro Stato membro».
paragrafo 11
Il Governo francese, dopo aver sottolineato che la Corte di giustizia, applicando la propria giurisprudenza, non dovrebbe pronunciarsi, nonostante la formulazione della questione sottopostale, che mette in dubbio la validità della normativa nazionale, sulla compatibilità di quest'ultima col diritto comunitario, bensì fornire ai giudici di merito elementi d'interpretazione degli artt. 30 e 34 del Trattato, precisa che a suo avviso la controversia verte in sostanza unicamente su una lesione del diritto esclusivo di raccolta e di eliminazione degli oli usati, mentre non riguarda affatto l'importazione o l'esportazione illecita di tali oli; perciò la controversia non può dar luogo all'applicazione, da parte del giudice del merito, degli artt. 30 e 34 del Trattato. Detta applicazione è esclusa, tanto più che il Consiglio ha adottato, in materia, la direttiva n. 75/439; non è più, quindi, alla luce degli artt. 30 e 34 del Trattato che devono essere valutate le eventuali restrizioni di cui trattasi, bensì alia luce di tale direttiva. Dopo aver illustrato il sistema francese di raccolta e di eliminazione degli oli usati, il Governo francese sottolinea poi che tale normativa persegue finalità ecologiche (protezione dell'ambiente) ed economiche (riduzione della spesa energetica) simili a quelle della direttiva del Consiglio, e che la concessione del diritto esclusivo prevista da detta normativa è espressamente ammessa dall'art. 5 della direttiva ed è conforme all'art. 90, n. 1, del Trattato GEE, quale è stato interpretato dalla Corte di giustizia.
paragrafo 12
In conclusione, il Governo francese chiede che la Corte voglia interpretare le disposizioni della direttiva del Consiglio n. 75/439 nel senso che esse consentono ad uno Stato membro di attribuire diritti esclusivi di raccolta e di eliminazione di oli usati.
paragrafo 13
Rispondendo ai quesiti rivoltigli dalla Corte di giustizia, il Governo della Repubblica francese ha precisato quanto segue:
paragrafo 14
1) per quanto riguarda la raccolta degli osi usati, spetta ai detentori, se questi decidono di effettuare essi stessi il trasporto dei loro oli usati, ovvero ai raccoglitori autorizzati, consegnare detti oli ad eliminatori autorizzati, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del decreto 21 novembre 1979;
2) per quanto riguarda l'eliminazione, spetta agli eliminatori autorizzati, ai sensi del decreto 21 novembre 1979, procedere al trattamento degli oli usati nei loro impianti.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 9 dicembre 1981, gli attori nella causa principale, rappresentati dagli avvocati A. Desmazières de Séchelles e J. F. Renaud, entrambi del foro di Parigi, i convenuti nella causa principale, rappresentati dagli aw. D. Baudin, patrocinante dinanzi al Consiglio di Stato ed alla Corte di cassazione francesi, e J. Thréard, del foro di Parigi, e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico R. Wägenbaur, hanno presentato osservazioni orali e risposto ai quesiti loro rivolti dalla Corte.
paragrafo 2
La Commissione ha proposto che la questione del Tribunal de grande instance di Versailles venga risolta in termini un poco diversi da quelli da essa proposti nelle sue osservazioni scritte, e cioè dichiarando che «gli artt. 34 e 36 vanno interpretati nel senso ch'essi ostano a che uno Stato membro organizzi nel proprio territorio il sistema di raccolta e di eliminazione degli oli usati in modo da escludere le consegne ad un raccoglitore o eliminatore che eserciti lecitamente le proprie attività in un altro Stato membro».
paragrafo 3
Il Governo italiano, rappresentato dall'avvocato dello Stato P.G. Ferri, è intervenuto nella fase orale del procedimento, per sostenere che dagli artt. 5 e 7 della direttiva risulta che la raccolta degli oli usati dev'essere riservata ad imprese autorizzate.
paragrafo 4
Come le era stato richiesto in udienza, la Commissione ha trasmesso alla Corte, il 22 dicembre 1982, un riassunto delle legislazioni degli Stati membri relative agli oli usati e un prospetto relativo alle correnti di scambio fra Stati membri. Gli attori nella causa principale hanno depositato le loro osservazioni relative a questi documenti il 6 gennaio 1983.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 10 febbraio 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 9 giugno 1982, pervenuta in cancelleria il 25 giugno successivo, il Tribunal de grande instance di Versailles ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 34 del Trattato, onde poter valutare la compatibilità col Trattato del decreto legislativo francese 21 novembre 1979, n. 79-981, recante disciplina del recupero degli oli usati (JORF del 23 novembre 1979, pag. 2900) e dei relativi decreti d'attuazione.
punto 2
Nella causa principale, il «Syndicat national des fabricants raffineurs d'huiles de graissage», nonché altri tredici attori, hanno convenuto in giudizio il «Groupement d'intérêt économique Inter-Huiles», per ottenere che a quest'ultimo sia vietato di procedere alla raccolta di oli usati in un certo numero di zone geografiche, in quanto il convenuto non sarebbe in possesso dell'autorizzazione richiesta dalla normativa francese ed effettuerebbe, violando tale normativa, l'esportazione degli oli raccolti.
punto 3
L'eliminazione degli oli usati costituisce oggetto della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/439 (GU L 194, pag. 31). Secondo gli artt. 2-4 di tale direttiva, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire la raccolta e l'eliminazione innocua, di preferenza mediante riutilizzazione, degli oli usati. L'art. 5 della direttiva stabilisce che «qualora gli obiettivi previsti negli artt. 2, 3 e 4 non possano essere conseguiti diversamente, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché una o più imprese effettuino la raccolta e/o l'eliminazione dei prodotti offerti dai detentori, eventualmente nella zona loro assegnata dall'amministrazione competente».
punto 4
Per, attuare tale direttiva, il Governo francese ha adottato, il 21 novembre 1979, il decreto legislativo n. 79-981, recante disciplina del recupero degli oli usati, e i due decreti d'attuazione di pari data. Questi testi hanno istituito un sistema di autorizzazione, sia a livello dei raccoglitori di òli usati, sia a livello delle imprese incaricate dell'eliminazione di tali oli. Il decreto n. 79-981 prevede espressamente l'obbligo dei raccoglitori di consegnare gli oli usati raccolti ad eliminatori autorizzati. Gli artt. 2 e 9 del decreto relativo alle condizioni di eliminazione degli oli usati impongono inoltre agli eliminatori autorizzati — a pena di revoca dell'autorizzazione — l'obbligo di trattare gli oli usati nei propri impianti.
punto 5
È quindi evidente che la normativa francese sancisce implicitamente un divieto di esportare gli oli usati all'estero, fra l'altro negli altri Stati membri della Comunità, né alcuna deroga è prevista per la rivendita di t'ali prodotti agli eliminatori di altri Stati membri, che abbiano ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 6 della direttiva n. 75/439.
punto 6
Poiché, dinanzi al giudice nazionale, il «Groupement d'intérêt économique Inter-Huiles» ha sostenuto che la normativa francese è incompatibile con le norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci, il Tribunal de grande instance di Versailles ha sospeso il procedimento e sottoposto a questa Corte la seguente questione pregiudiziale :
«Se l'impossibilità giuridica, in cui si trovano i raccoglitori di oli usati, di consegnare tali oli ad un'impresa di eliminazione o di rigenerazione di uno Stato membro della CEE, in considerazione delle restrizioni poste dal decreto 21 novembre 1979, n. 79-981, sia compatibile con gli artt. 30 e 34 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, i quali vietano le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché tutte le misure d'effetto equivalente».
SENTENZA › In diritto › Sulla competenza della Corte
punto 7
Il «Syndicat national des fabricants raffineurs d'huiles de graissage» sostiene in primo luogo che la Corte non è competente a risolvere la questione pregiudiziale, poiché la relativa domanda avrebbe di fatto le stesse conseguenze di un ricorso per carenza avverso il rifiuto della Commissione di avviare, nel caso specifico, il procedimento per inadempimento da parte di uno Stato.
punto 8
Questa tesi non può essere accolta. La circostanza che gli artt. 169 e 170 del Trattato consentano alla Commissione e agli Stati membri di convenire davanti alla Corte lo Stato che sia venuto meno ai suoi obblighi non implica infatti che ai singoli sia precluso di far valere, eventualmente, gli obblighi stessi davanti al giudice nazionale, il quale può rivolgersi alla Corte in forza dell'art. 177 del Trattato. Nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 177 del Trattato, la Corte non è competente a pronunziarsi sulla compatibilità col Trattato di una legge interna; essa, tuttavia, può indicare al giudice nazionale tutti i criteri d'interpretazione del diritto comunitario che possano consentirgli di decidere in merito.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
punto 9
Stando così le cose, la questione pregiudiziale dev'essere intesa nel senso che essa mira, in sostanza, a stabilire se le norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci, nonché la direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/439, concernente l'eliminazione degli oli usati, consentano ad uno Stato membro di organizzare sul proprio territorio il sistema di raccolta ed eliminazione degli oli usati in modo da vietare le esportazioni destinate ad un eliminatore o ad un rigeneratore autorizzato in un altro Stato membro.
punto 10
In proposito, va rilevato che, secondo l'art. 5 della suddetta direttiva, gli Stati membri possono attribuire ad un'impresa il diritto esclusivo di effettuare la raccolta o l'eliminazione degli oli usati nella zona assegnatale. Questa norma va messa in relazione con l'obiettivo espresso nel 7o punto del preambolo della direttiva, secondo cui dovrebbe essere applicato «un sistema efficace e coerente di trattamento di questi oli, tale da non ostacolare gli scambi intracomunitari».
punto 11
Benché l'art. 5 della direttiva n. 75/439 possa quindi essere interpretato nel senso ch'esso autorizza gli Stati membri a concedere eventualmente un diritto esclusivo ad una o più imprese per la raccolta o l'eliminazione degli oli nella zona loro assegnata, ciò non implica necessariamente che ai governi degli Stati membri sia consentito stabilire barriere alle esportazioni. In effetti, un siffatto isolamento dei mercati non è previsto dalla direttiva del Consiglio e sarebbe in contrasto con gli obiettivi da questa definiti.
punto 12
Questa conclusione è tanto più inevitabile in quanto l'art. 34 del Trattato CEE vieta qualsiasi misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'esportazione. Perciò, come è stato ripetutamente affermato dalla Corte, sono vietati tutti i provvedimenti nazionali che hanno lo scopo o l'effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione e di costituire in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il suo commercio d'esportazione, così da assicurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno dello Stato interessato. Perciò, una normativa che contravvenga a questi principi sarebbe anche in contrasto l'art. 34 del Trattato.
punto 13
È stato inoltre sostenuto che la normativa criticata risponde ad una necessità economica, poiché soltanto la raccolta completa degli oli usati è in grado di garantire la redditività delle imprese autorizzate all'eliminazione di detti oli e, di conseguenza, la realizzazione degli obiettivi della direttiva. Questo argomento non può essere accolto. Gli artt. 13 e 14 della direttiva prevedono infatti che gli Stati membri, onde compensare gli obblighi imposti alle imprese per l'attuazione dell'art. 5, possono, senza ostacolare le esportazioni, attribuire a dette imprese delle indennità finanziate secondo il principio «chi inquina paga».
punto 14
Gli attori nella causa principale ed il Governo francese sostengono poi che la normativa vigente in Francia è giustificata dalla necessità di proteggere l'ambiente, obiettivo espressamente menzionato nel 3o punto del preambolo della direttiva. Neppure questo argomento può essere accolto. La protezione dell'ambiente è, infatti, incontestabilmente garantita in modo altrettanto efficace allorché gli oli sono venduti ad un eliminatore o rigeneratore autorizzato di un altro Stato membro come quando vengono eliminati nello Stato membro d'origine.
punto 15
Infine, anche qualora l'autorizzazione concessa da uno Stato membro dovesse essere considerata come concessione di un diritto esclusivo ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato CEE, ciò non avrebbe tuttavia l'effetto di dispensare tale Stato membro dall'osservanza delle altre disposizioni di diritto comunitario e, in particolare, di quelle riguardanti la libera circolazione delle merci e di quelle contenute nella direttiva n. 75/439. Quanto all'art. 90, n. 2, la Corte ha già affermato che questa norma non può, allo stato attuale, attribuire ai singoli diritti che i giudici nazionali debbano tutelare (sentenza 14 luglio 1971, causa 10/71, Hein, Race. pag. 723).
punto 16
La questione formulata dal Tribunal de grande instance di Versailles dev'essere quindi risolta nel senso che le norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci, nonché la direttiva 16 giugno 1975, n. 75/439, concernente l'eliminazione degli oli usati, non consentono ad uno Stato membro di organizzare sul proprio territorio il sistema di raccolta e di eliminazione degli oli usati in modo da vietare le esportazioni destinate ad un eliminatore o rigeneratore autorizzato di un altro Stato membro.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 17
Le spese sostenute dai Governi francese ed italiano, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
punto 18
Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de grande instance di Versailles con sentenza 9 giugno 1982, dichiara:
Le norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci, nonché la direttiva 16 giugno 1975, n. 75/439, concernente l'eliminazione degli oli usati, non consentono ad uno Stato membro di organizzare sul proprio territorio il sistema di raccolta o di eliminazione degli oli usati in modo da vietare le esportazioni destinate ad un eliminatore o rigeneratore autorizzato di un altro Stato membro.
Firme
Everling
Mackenzie Stuart
Galmot
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 marzo 1983.
Per il cancelliere
H.A. Rühl
amministratore principale
Il presidente della Terza Sezione
U. Everling