Sez. 3, Sentenza n. 6485 del 19/05/2000 (Rv. 536674 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Avverso il processo verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa - Inammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Il giudizio di opposizione disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 va instaurato contro il provvedimento che applica la sanzione amministrativa. Da ciò consegue che non è ammissibile il ricorso giurisdizionale proposto prima che sia emanata l'ordinanza - ingiunzione prevista dall'art. 18 della medesima legge, avverso il processo verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa (artt. 13 e 14 della stessa legge). Nel procedimento delineato dalla legge n. 689/81, infatti, la contestazione del verbale di accertamento non è idonea a costituire titolo per la determinazione e la riscossione della sanzione, la quale deve essere in ogni caso determinata dal successivo provvedimento sanzionatorio, la cui emanazione non è sanzionata ad un atti di iniziativa dell'interessato (il ricorso amministrativo al Prefetto, previsto dal codice della strada), ma prescinde dall'attività del medesimo. Non sussistono, pertanto, le ragioni per applicare al procedimento delineato dalla legge n. 689 del 1981 la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 23 giugno 1994 n. 255; 15 luglio 1994 n. 311) che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 205 codice stradale, consentendo l'instaurazione del giudizio di opposizione ivi previsto anche avverso il verbale di accertamento e contestazione della violazione (nella fattispecie era stata contestata una violazione delle norme sulla navigazione da diporto - legge 11 febbraio 1971 n. 50 -, per la quale si applica il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa previsto dalla legge n. 689/81 e non il codice della strada).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)