diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5820 del 29/12/1989 (Rv. 464706 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - AVVERSO IL VERBALE DI CONTESTAZIONE DELLA INFRAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464706-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - AVVERSO IL VERBALE DI CONTESTAZIONE DELLA INFRAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*

In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione davanti al pretore, a norma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è consentita contro l'ordinanza-ingiunzione, con cui viene irrogata la sanzione pecuniaria ed intimato il suo pagamento, non anche, pertanto, avverso il verbale di contestazione della infrazione (ancorché contenga l'invito ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della citata legge). L'irritualità dell'esperimento dell'opposizione contro detto verbale, traducendosi nel difetto di presupposto essenziale per la Costituzione del rapporto processuale, è deducibile e rilevabile in Sede di legittimità, pure se non fatta valere in Sede di merito.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)