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Sez. 4, Sentenza n. 9410 del 25/05/1987 Ud. (dep. 27/08/1987) Rv. 176606 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE MEDICA - PARAMETRI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176606-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE MEDICA - PARAMETRI DI VALUTAZIONE.*

La responsabilità del medico deve essere ritenuta quando l'errore professionale, in rapporto alla soluzione di un determinato problema, dipenda da una particolare condotta contrastante, per negligenza, imprudenza o imperizia, con le regole universalmente accettate nell'arte medica, e trovi origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione, o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell'uso dei mezzi manuali o strumentali di indagine o di terapia che il medico deve essere sicuro di poter adoperare correttamente o, infine, nella Mancanza di prudenza o diligenza che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria. (Conf mass n 175642).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)