Sez. 4, Sentenza n. 9410 del 25/05/1987 Ud. (dep. 27/08/1987) Rv. 176606 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE MEDICA - PARAMETRI DI VALUTAZIONE.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE MEDICA - PARAMETRI DI VALUTAZIONE.*
La responsabilità del medico deve essere ritenuta quando l'errore professionale, in rapporto alla soluzione di un determinato problema, dipenda da una particolare condotta contrastante, per negligenza, imprudenza o imperizia, con le regole universalmente accettate nell'arte medica, e trovi origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione, o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell'uso dei mezzi manuali o strumentali di indagine o di terapia che il medico deve essere sicuro di poter adoperare correttamente o, infine, nella Mancanza di prudenza o diligenza che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria. (Conf mass n 175642).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)