Sez. 4, Sentenza n. 4515 del 16/02/1987 Ud. (dep. 11/04/1987) Rv. 175642 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE MEDICA - COLPA GRAVE - CONFIGURABILITÀ - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DELLA COLPA PROFESSIONALE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - CRITERIO - LIMITI DELL'ESCLUSIONE.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE MEDICA - COLPA GRAVE - CONFIGURABILITÀ - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DELLA COLPA PROFESSIONALE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - CRITERIO - LIMITI DELL'ESCLUSIONE.*
In tema di colpa professionale medica, la responsabilità del medico non può configurarsi nel quadro della colpa grave richiamata dall'art. 2236 cod. civ., la quale si riscontra nell'errore inescusabile che trova origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell'uso dei mezzi manuali o strumentali che il medico deve essere sicuro di saper adoperare correttamente o, infine, nella Mancanza di prudenza o diligenza che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria; per cui, dovendo la colpa professionale del medico essere valutata dal giudice con larghezza di vedute e comprensione, l'esclusione della colpa professionale trova un limite nella condotta del professionista incompatibile con il minimo di cultura e di esperienza che deve legittimamente pretendersi in colui che sia abilitato all'Esercizio della professione medica. (V mass n 149218; (V mass n 150650; (V mass n 157496).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)