Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 31 marzo 1965, causa 21/64
Epigrafe
Nella causa 21-64 promossa dalla
«MACCHIORLATI DALMAS & FIGLI»
Società in accomandita semplice
corrente in Torino,
in persona del signor Macchiorlati Dalmas Giuseppe,
ricorrente,
difesa e rappresentata dall'avvocato Antonio Astolfi,
patrocinante avanti la Corte Suprema di Cassazione,
elettivamente domiciliata in Lussemburgo, presso lo studio dell'avvocato Ernest Arendt, rue Willy Goergen 6,
ricorrente
contro
L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
convenuta
rappresentata e difesa dall'avvocato Italo Telchini, in qualità di agente,
assistito dal professore avvocato Piero Ziccardi,
ordinario nell'Università di Milano, patrocinante avanti la Corte Suprema di Cassazione,
elettivamente domiciliata a Lussemburgo, Place de Metz 2,
causa avente ad oggetto l'annullamento, la revoca o quanto meno la modifica della decisione dell'Alta Autorità dell'8 aprile 1964 trasmessa alla ricorrente il 14 aprile 1964, con la quale si impone a quest'ultima il pagamento di Lit. 7.000.000,— «a titolo di maggiorazioni di ritardo sui prelievi»,
LA CORTE,
composta dai Signori :
Ch. L. Hammes, Presidente,
A. M. Donner e R. Lecourt, presidenti di Sezione,
L. Delvaux e R. Monaco (relatore), giudici,
Avvocato generale : K. Roemer,
Cancelliere : A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente causa si possono così riassumere :
paragrafo 2
Nel settembre 1958, la società ricorrente invio all'Alta Autorità le dichiarazioni relative alla produzione, necessarie ai fini della applicazione del prelievo. Tali dichiarazioni riguardavano il periodo dicembre 1955-marzo 1958.
paragrafo 3
Sulla base di questi dati e di quelli, raccolti mediante controlli e verifiche o comunque in via indiretta, relativi a periodi anteriori o successivi a quello suddetto, l'Alta Autorità comunicò alla ricorrente, con lettera del 13 febbraio 1959, che le somme dovute per il prelievo dal 1o gennaio 1953 al 5 novembre 1958 (una precedente decisione del 29 ottobre 1958 calcolava le somme dovute solo fino al 25 aprile 1958) ammontavano a Lit. 21.541.543, — di cui Lit. 16.060.945, — per prelievo vero e proprio, e Lit. 5.480.598, — per maggiorazione di mora.
paragrafo 4
Contro tale decisione individuale la Macchiorlati Dalmas ricorse instaurando la causa 22-59 che, l'anno seguente, veniva cancellata dal ruolo per rinuncia agli atti, con compensazione di spese.
paragrafo 5
Le parti si accordarono, tra l'altro, sulle modalità relative al pagamento del debito principale, convenendo che la Macchiorlati avrebbe corrisposto all'Alta Autorità, con versamenti mensili di Lit. 2.650.000,— il saldo delle somme dovute a titolo di capitale fino a tutto il febbraio 1960. L'ammontare di tale somma sarebbe stato calcolato, fino al 5 novembre 1958, in base alla decisione impugnata del 13 febbraio 1959, e, per i mesi successivi, in base alle denunzie dell'impresa medesima.
paragrafo 6
Il saldo del debito principale Venne interamente versato nel febbraio 1961 (allegato 5 al ricorso). In data 26 aprile 1961, l'Alta Autorità comunicò alla ricorrente che le maggiorazioni di mora dovute a tutto il 5 febbraio 1961 ammontavano -a complessive Lit. 9.334.514,—. Il 20 febbraio 1962, la ricorrente fece istanza perché le si condonassero tali maggiorazioni (allegato 10 al ricorso). In parziale accoglimento della richiesta, 1 Alta Autorità ridusse l'ammontare suddetto a Lit. 7.000.000,— e, dopo aver respinto una nuova istanza della ricorrente (allegati 11 e 12 al ricorso), adottò, il 14 novembre 1964, un'apposita decisione. Quest'ultima venne impugnata dalla ricorrente con la causa 1-63, ed annullata dalla Corte, per difetto di motivazione.
paragrafo 7
Dopo aver invitato la ricorrente a presentare le sue osservazioni ai sensi dell'articolo 36 del Trattato (nel corso di tale procedura la ricorrente ha rinnovato la propria istanza di totale remissione delle maggiorazioni di mora) (allegati 13 e 14 al ricorso), l'Alta Autorità ha adottato, in data 8 aprile 1964, una nuova decisione in cui viene confermato il debito di Lit. 7.000.000, — a carico della ricorrente per maggiorazioni di mora (allegato 6 al ricorso).
paragrafo 8
Tale decisione è oggetto d'impugnativa nella presente causa.
SENTENZA › IN FATTO › II — Conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente così conclude :
paragrafo 2
«Piaccia alla Ecc.ma Corte di Giustizia, reietta ogni altra istanza, in accoglimento del presente ricorso proposto contro la decisione dell'Alta Autorità deliberata e adottata l'8 aprile 1964 e comunicata alla ricorrente con lettera del 14 aprile 1904 :
In via principale :
dichiarare nulla e priva di giuridico effetto la decisione impugnata.
Nel merito e in via subordinata :
Previa revoca della decisione impugnata, dispone il condono delle maggiorazioni di mora dovute dalla ricorrente.
In via di ulteriore suberdine :
Modificare la decisione impugnata disponendo una adeguata riduzione dello maggiorazioni di mora dovute dalla ricorrente.
In ogni caso :
Porre le spese e gli onorari del presente giudizio a carico dell'Alta Autorità».
paragrafo 3
La convenuta conclude come segue :
paragrafo 4
«Sulla base delle considerazioni che precedono, e con riserva di più ampio esame delle questioni qui passate in rassegna, l'Alta Autorità chiede che la Corte Ecc.ma voglia :
respingere tutte le domande proposte dalla Società in Acc. semplice Macchiorlati Dalmas & Figli, come irricevibili oppure come infondate, o infine — quanto alle subordinate di merito — come irrilevanti, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di causa.»
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La convenuta ritiene che taluni mezzi d'impugnativa siano irricevibili. Dopo aver enucleato dalla giurisprudenza della Corte gli elementi che a suo avviso giustificano tale eccezione, sia sotto il profilo dell'articolo 33 che sotto quello dell'articolo 36, ultimo comma, del Trattato, essa afferma quanto segue :
paragrafo 2
1) Per quanto riguarda la decisione individuale del 13 febbraio 1959
Attualmente è decorso il termine d'impugnativa;
a suo tempo la decisione venne impugnata nei termini (causa 22-59) ed il relativo ricorso fu successivamente abbandonato ;
alla desistenza processuale ha fatto seguito l'acquiescenza sostanziale ;
il ricorso all'articolo 36 del Trattato è consentito limitatamente a quelle norme che vengono fatte valere nella decisione direttamente impugnata e nell'ambito del litigio quale risulta dall'oggetto stesso della decisione suddetta;
qualora due decisioni individuali siano tra loro collegate, l'impugnativa di una di esse non può proporsi contro le statuizioni contenute nell'altra decisione che sia divenuta definitiva.
Non giova alla ricorrente invocare la teoria dell'atto confermativo adducendo che il conteggio dei prelievi allegato alla decisione suddetta le è stato notificato ancora una volta con la decisione individuale dell'8 aprile 1964. Nonostante, infatti, tale elemento, quest'ultima decisione è autonoma rispetto a quella del 13 febbraio 1959.
2) Per quanto riguarda le decisioni generali sui prelievi 3/52, 29-55 e 31-55
La ricorrente non è legittimata a proporre impugnativa, non esistendo al riguardo controversia in senso tecnico-giuridico tra le parti. Infatti tali decisioni, contenenti le norme generali sui prelievi, sono alla base della decisione individuale del 13 febbraio 1959. Senonché, ricorrendo contro quest'ultima decisione, la ricorrente non ha contestato la legittimità delle norme generali sui prelievi; abbandonando successivamente il ricorso, essa non ha fatto alcuna riserva al riguardo, ed ha accettato liberamente l'entità dei prelievi dovuti;
peraltro, la ricorrente ha perduto, per decorrenza del termine rispetto alla decisione del 13 febbraio 1959, il diritto di impugnare quest'ultima, e di far quindi valere la pretesa irregolarità delle decisioni generali che ne sono alla base ;
la ricorrente ha quindi perduto, anche per acquiescenza, il diritto di contestare la legittimità delle norme relative ai prelievi ;
la censura, infine, rivolta contro la decisione 3-52, sotto il profilo del sistema sanzionatorio adottato dall'Alta Autorità, difforme da quello previsto dal Trattato, non è ricevibile, anche perché non si può riconoscere un interesse dei privati ad un esame giurisdizionale in astratto delle decisioni generali.
paragrafo 3
La ricorrente si rifà anch'essa alla giurisprudenza della Corte per contestare le conclusioni cui giunge la convenuta in merito alla ricevibilità, specie sotto il profilo dell'articolo 36, ultimo comma, del Trattato. Dopo aver dedotto, sulla base di tale disamina (replica, pp. 3-9), che
paragrafo 4
alle maggiorazioni di mora si applica, per quanto riguarda i ricorsi che le concernono, l'articolo 36 del Trattato, rientrando esse nel più vasto concetto di sanzioni pecuniarie;
l'articolo 36, ultimo comma, ha ricevuto dalla Corte un'interpretazione estensiva nell'interesse della più larga tutela giurisdizionale ;
paragrafo 5
la ricorrente sostiene che quest'ultima disposizione è applicabile anche nell'ipotesi che la decisione posta alla base di quella direttamente impugnata sia essa pure individuale.
paragrafo 6
Pretendere di trovare nella decorrenza del termine di ricorso di cui all'articolo 33 del Trattato, un argomento contro l'applicazione dell'articolo 36, 3o comma, al caso di decisioni tutte individuali, è quanto mai illogico. È ovvio, infatti, che l'impugnativa indiretta di una decisione individuale avverrà sempre oltre il termine di trenta giorni, per il motivo stesso che prima della decorrenza di tale termine la decisione in parola può essere impugnata direttamente.
paragrafo 7
Senza dubbio occorre, come afferma l'Alta Autorità stessa, far salva l'esigenza della certezza del diritto. Ma tale esigenza non deve mai risolversi in una limitazione della tutela giurisdizionale delle imprese. La certezza del diritto è infatti garantita (cfr. sentenza della Corte nella causa 10-59)
paragrafo 8
dal fatto che l'illegittimità della decisione di base comporta l'annullamento della sola decisione individuale impugnata,
dalla acquiescenza della parte interessata alla decisione di cui viene denunziata l'illegittimità.
paragrafo 9
Per quanto riguarda il secondo elemento — continua la ricorrente — un comportamento agnostico, indifferente, o il silenzio dell'interessato che può, per motivi di pratica opportunità, soprassedere dal proporre un ricorso, non possono costituire prova di acquiescenza, Quest'ultima deve risultare (cfr. articolo 329 c.p.c. it.) da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge. Per tali ragioni, il fatto d'aver impugnato una decisione individuale senza aver denunziato in via indiretta il vizio della decisione di base generale, non può costituire acquiescenza nei confronti di quest'ultima. La circostanza, infatti, che un mezzo d'impugnativa non è stato dedotto in un ricorso non priva il ricorrente di proporlo in altro ricorso, ove a ciò non ostino le norme processuali e sostanziali, e ove nel comportamento dell'interessato sia evidente, non già l'implicita rinunzia a sollevare tale mezzo, ma il rifiuto di accettare la decisione nei punti oggetto della questione litigiosa.
paragrafo 10
Nel caso di specie, l'acquiescenza della ricorrente può essere esclusa per i seguenti motivi :
paragrafo 11
in ordine alla decisione del 13 febbraio 1959
Nell'abbandonare la causa 22-59, relativa a tale decisione, la ricorrente precisò espressamente, nella sua lettera del 30 aprile 1960, che «la rinuncia agli atti non significa per noi acquiescenza alle richieste dell'Alta Autorità in punto ai criteri in base ai quali sono stati determinati i contributi di prelievo oggetto della contestazione testè abbandonata…» (allegato 7 al ricorso).
La decisione impugnata dell'8 aprile 1964 ha, secondo i suoi stessi termini, «riesaminato» la situazione della ricorrente e, poiché fa riferimento ad un accertamento contenuto nella decisione del 13 febbraio 1959, quest'ultima si pone quindi come un presupposto giuridico di essa. In ogni caso, o è legittimo impugnare direttamente il conteggio relativo ai prelievi, e quindi alle maggiorazioni, contenuto nella decisione del 13 febbraio 1959, ma considerandolo parte della decisione dell'8 aprile 1964 (per il che è stato dedotto un mezzo specifico), o è legittimo impugnare tale conteggio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma-, in quanto contenuto nella decisione del 13 febbraio 1959, sulla quale si basa quella dell'8 aprile 1964;
in ordine alla decisione 3-52 e successive modifiche, ed alla decisione 31-55
Si richiamano anzitutto gli argomenti svolti più sopra, a riprova della mancata acquiescenza della ricorrente nei confronti delle decisioni suddette.
Secondariamente, si fa presente che, già nella causa 1-63, la ricorrente aveva manifestato l'intenzione di non riconoscere validità al criterio adottato nella determinazione dei prelievi. Se ciononostante essa ha continuato a pagare regolarmente questi ultimi, ciò si spiega col fatto che il nuovo tasso, essendo molto ridotto rispetto a quello iniziale, ha un'incidenza talmente modesta da non giustificare un'opposizione.
paragrafo 12
La convenuta si richiama, nella controreplica, alle conclusioni dell'avvocato generale nella causa 1-63 e, al fine di chiarire alcune questioni (che essa ritiene di indubbio interesse generale) sollevate dalla ricorrente, svolge numerose considerazioni per dimostrare che
paragrafo 13
il mezzo di impugnativa di cui all'articolo 36 del Trattato non può farsi valere nei confronti di decisioni individuali che sono diventate definitive :
nella specie non sussistono le condizioni processuali e sostanziali per invocare l'invalidità di decisioni generali, appoggiandosi sull'articolo 36.
paragrafo 14
Quanto al primo punto, la convenuta sottolinea che, a differenza di quanto è disposto a proposito delle decisioni generali, i mezzi di impugnativa previsti dal Trattato contro le decisioni individuali sono tali da rendere definitive queste ultime, qualora nessun ricorso sia stato inoltrato nei loro confronti ex articolo 33.
paragrafo 15
Quanto al secondo punto, essa distingue tra la contestazione circa i prelievi dovuti sino all'ottobre 1958 e quella riguardante i prelievi successivi maturati sino al dicembre 1960. Nell'un caso ogni contestazione è ormai irricevibile dato il carattere definitivo della decisione del 13 febbraio 1959 relativa a tali prelievi; nell'altro caso, l'irricevibilità della contestazione deriva dal fatto che la ricorrente non può più impugnare le norme o decisioni generali che definiscono e disciplinano in via generale l'obbligo di corrispondere i prelievi, sia per l'acquiescenza della ricorrente riguardo alla validità di dette norme, sia perché, essendo divenuta definitiva la decisione 13 febbraio 1959 che le richiama, esse pure sono divenute definitive.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › Motivi di legittimità › A — Contro la decisione individuale dell' 8 aprile 1964 › Violazione di forme essenziali per contradittorietà e assurdità della motivazione
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che se la precedente decisione 14 novembre 1962 era insufficientemente motivata — così come ha riconosciuto la sentenza della Corte nella causa 1-63 — la decisione attuale è motivata in modo farraginoso e talmente contraddittorio da contenere un travisamento dei fatti e da non permettere di rendersi conto degli esatti termini del ragionamento. A tal fine, essa attira l'attenzione su alcuni passi della motivazione contenenti affermazioni incoerenti o contradittorie.
paragrafo 2
La convenuta contesta la fondatezza di tale censura, attraverso un'analisi dei motivi, degli elementi di fatto posti alla base della decisione e della portata dei vari paragrafi in essa contenuti. Nella controreplica essa osserva peraltro che, in base alla replica avversaria, è da ritenersi che la ricorrente stessa abbia preferito rinunziare a tale censura.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › Motivi di legittimità › A — Contro la decisione individuale dell' 8 aprile 1964 › Violazione di forme essenziali per insufficienza di motivazione in ordine all' accoglimento dell'istanza del 18 febbraio 1964 per il bonifico delle maggiorazioni di ritardo
paragrafo 1
La ricorrente è d'avviso che l'affermazione, contenuta a p. 6 della decisione, secondo cui l'istanza da essa inoltrata per un bonifico delle maggiorazioni non conterrebbe elementi nuovi tali da giustificare il suo accoglimento, è infondata e inadeguata a motivare, specie se si considera che la ricorrente aveva proposto ricorso in materia (causa 1-63) e si ricordino le conclusioni dell'avvocato generale. L'Alta Autorità aveva l'obbligo di motivare al riguardo e di decidere separatamente in ordine all'istanza suddetta.
paragrafo 2
L'invito contenuto nella comunicazione del 7 febbraio 1964 ha quindi un valore puramente formale, ed è stato fatto solo per superare un'eventuale censura di violazione di legge. La decisione è stata peraltro notificata alla ricorrente senza che le fosse prima notificata la reiezione dell'istanza.
paragrafo 3
La convenuta osserva in sintesi che l'insufficienza della motivazione imputata all'Alta Autorità non è che una conseguenza della mancanza di motivazione dell'istanza inoltrata dalla ricorrente. Peraltro, l'Alta Autorità non era tenuta, in un provvedimento amministrativo come quello impugnato, a prendere in considerazione le tesi svolte in un processo del tutto distinto, e cioè nella causa 1-63.
paragrafo 4
Infine, la censura della mancata notifica del rigetto dell'istanza prima della notifica della decisione stessa non trova giustificazione alcuna nell'articolo 36 del Trattato, la cui procedura è stata pienamente rispettata dall'Alta Autorità.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › Motivi di legittimità › A — Contro la decisione individuale dell' 8 aprile 1964 › Sviamento di potere per avere l'Alta Autorità mantenuto la pretesa di maggiorazioni di mora nonostante gli accordi che ne presupponevano la rinunzia
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che, nell'incontro che ebbe luogo il 21 aprile 1960 tra la Macchiorlati ed il dott. Domenico Capodanno da una parte, e l'Alta Autorità dall'altra, venne raggiunta una transazione in base alla quale :
paragrafo 2
la ricorrente si impegnava a versare gli arretrati dovuti per il prelievo, calcolati secondo gli accertamenti d'ufficio dell'Alta Autorità, ed a inviare puntualmente per l'avvenire le denunzie di produzione;
la convenuta rimunziava alle maggiorazioni di ritardo ;
la causa 22-59 veniva abbandonata dalla ricorrente con compensazione di spese.
paragrafo 3
Poiché la ricorrente ha tenuto fede agli impegni assunti in tale sede, è del tutto illegittima la pretesa contenuta nella decisione impugnata di esigere il versamento delle maggiorazioni di mora.
paragrafo 4
A riprova del contenuto di questa transazione, la ricorrente
paragrafo 5
a) chiede nella replica che il dott. Domenico Capodanno, il quale assistette la Macchiorlati nel convegno del 21 aprile 1960, sia ammesso a deporre come testimone sulle circostanze e sui termini dell'accordo;
b) ricorda
la lettera del 30 aprile 1960, in cui, dando notizia all'Alta Autorità dell'abbandono del giudizio, essa afferma che la rinunzia agli atti «presuppone il totale abbandono da parte dell'Alta Autorità della penalità di tardivo versamento ammontante a Lit. 5.480.598, — (nella decisione impugnata), e ciò secondo le espresse assicurazioni date in proposito da Lei e dai signori con i quali abbiamo conferito» (allegato 7 al ricorso) ;
la lettera di risposta dell'Alta Autorità del 6 maggio 1960, in cui si contesta che un'assicurazione del genere fosse stata data alla Macchiorlati e si precisa di aver detto a quest'ultima che, «dopo il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di prelievo, la Società Macchiorlati avrebbe avuto la possibilità di chiedere la remissione del debito relativo alla penalità di ritardo e che la buona condotta dimostrata in una sollecita regolarizzazione avrebbe certamente potuto influire sulla concessione del beneficio richiesto» (allegato 8 al ricorso);
la lettera di replica inviata all'Alta Autorità a nome della Macchiorlati dal dott. Capodanno, che aveva assistito alla fase conclusiva delle trattative (allegato 9 al ricorso) ;
c) insiste sul contenuto di tali lettere precisando che i termini della seconda, nonché il comportamento dei funzionari dell'Alta Autorità nelle trattative intervenute il 21 aprile 1960, ingenerarono nella Macchiorlati quanto meno la legittima convinzione che si trattasse di un bonifico certo.
paragrafo 6
All'argomento, infine, secondo cui un accordo del genere, se fosse realmente intervenuto, avrebbe dovuto essere steso per iscritto, la ricorrente replica che una simile pretesa è incompatibile, nella specie, con il principio della buona fede.
paragrafo 7
La convenuta nega nel modo più assoluto che tra le parti sia intervenuta una transazione e tanto meno una rinunzia unilaterale alle maggiorazioni di mora. L'Alta Autorità ha soltanto acconsentito a concedere una rateazione dei pagamenti, accedendo inoltre alla compensazione delle spese del giudizio.
paragrafo 8
Dopo essersi riferita alle conclusioni dell avvocato generale nella causa 1-63, in ordine a questo stesso punto, ed aver osservato che l'asserita transazione, se fosse realmente intervenuta, avrebbe richiesto lo scritto come forma essenziale, la convenuta attira, l'attenzione sulla lettera della ricorrente dell'11 maggio 1960, in cui l'impresa, abbandonando la sua precedente pretesa in seguito al fermo atteggiamento dell'Alta Autorità, si limita ad auspicare una favorevole valutazione del suo comportamento ai fini della concessione della remissione. La lettera del 6 maggio 1960 di un funzionario dell'Alta Autorità non fa che smentire l'esistenza della transazione, e si pone sulla stessa linea della lettera dell'11 maggio 1960.
paragrafo 9
La deduzione della prova testimoniale sarebbe quindi in contrasto con le risultanze di prove scritte quali quella sopra citata, ed è perciò inammissibile nel caso di specie. Comunque, nella inconcessa ipotesi di un'istruttoria, l'Alta Autorità si riserva la facoltà di proporre adeguati mezzi di prova.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › Motivi di legittimità › A — Contro la decisione individuale dell' 8 aprile 1964 › Violazione dell'articolo 6 della decisione 3-52
paragrafo 1
Secondo la ricorrente, il conteggio allegato alla decisione impugnata dimostra che l'Alta Autorità ha arrotondato in eccesso, sia pure in misura modesta, il computo delle maggiorazioni di mora, superando la percentuale mensile delle somme non corrisposte stabilita dalla disposizione in esame.
paragrafo 2
La convenuta enuncia i criteri seguiti dall'Alta Autorità nel conteggio suddetto, al fine di dimostrare l'infondatezza di tale mezzo, e fa rilevare come quest'ultimo si riferisca ad una differenza irrisoria (83 centesimi di lira italiana). Nella controreplica essa osserva che, data l'assenza di replica al riguardo, tale mezzo è da ritenersi abbandonato dalla ricorrente.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › Motivi di legittimità › B — Quanto alle decisioni generali 3-52 e 29-55 › Violazione dell'articolo 50, n. 2 del Trattato, in relazione alla decisione generale 3-52
paragrafo 1
La ricorrente, dopo aver ricordato il disposto dell'articolo 50, paragrafo 2 del Trattato, afferma che la decisione generale 3-52 è viziata da violazione di forme essenziali in quanto è stata adottata senza la prescritta consultazione del Consiglio o, quanto meno, senza che tale consultazione sia in essa menzionata. Il fatto che questa consultazione figuri nella decisione 2-52, cui quella in esame appare coordinata, non vale a giustificare l'omissione di analoga consultazione in questo secondo caso, poiché la materia regolata dalla decisione 3-52 rientra proprio nelle previsioni dell'articolo 50, n. 2, suddetto.
paragrafo 2
La ricorrente ricorda poi l'iter giuridico di tali decisioni, per concludere che l'una (decisione 2-52) è stata adottata discostandosi in taluni punti dal parere emesso dal Consiglio, e l'altra (decisione 3-52) omettendo di raccogliere il parere di questa Istituzione, o quanto meno di menzionarne l'avvenuta consultazione.
paragrafo 3
La convenuta fa osservare che la ricorrente parte da una errata traduzione dell'articolo 50, n. 2, del Trattato, in quanto traduce la parola «assiette» contenuta nel testo francese di questo articolo, con il termine «applicazion» (e non con quello di «imponibilità»), attribuendo in tal modo alla decisione generale 3-52, relativa «au montant et aux modalités d'application des prélèvements», la stessa portata della decisione 2-52, relativa, invece, alle «conditions d'assiette». Senonché, l'obbligo della consultazione del Consiglio è previsto solo per quanto riguarda le «conditions d'assiette et de perception…» (decisione 2-52), e non era quindi richiesto per la decisione 3-52 che è di esecuzione rispetto alla prima.
paragrafo 4
Tale consultazione e peraltro intervenuta per l'intera materia, anche se ne è stata fatta menzione solo nella decisione 2-52.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › Motivi di legittimità › B — Quanto alle decisioni generali 3-52 e 29-55 › Violazione dell'articolo 36, 1o comma, e dell'articolo 50, n. 3 del Trattato, in relazione all'articolo 6 della decisione 3-52 ed alla decisione 29-55
paragrafo 1
La ricorrente considera le due disposizioni sopra citate del Trattato in stretta relazione tra loro, per dedurne che, in base al sistema sanzionatorio ivi previsto, il legislatore
paragrafo 2
stabilisce il livello massimo delle penalità (5 % per trimestre) ;
riconosce alle imprese il diritto di ottenere, attraverso la previa contestazione dell'addebito e l'esercizio del diritto di difesa, che la sanzione venga graduata e proporzionata all'entità ed alla materia dell'inadempimento, tenendo conto altresì di eventuali attenuanti.
paragrafo 3
Con le decisioni 3-52 (articolo 6) e 29-55, l'Alta Autorità avrebbe sovvertito questo sistema, in quanto esso
paragrafo 4
si discosta dalle disposizioni del Trattato relative all'ammontare massimo delle penalità di mora ;
fa precedere l'irrogazione della pena alla valutazione delle circostanze comportanti riduzione o condono della medesima, e alla previa contestazione dell'addebito. Tale sistema presenta tra l'altro l'inconveniente che, dato il carattere di titolo esecutivo che hanno, ai sensi dell'articolo 92 del Trattato, le decisioni che infliggono sanzioni pecuniarie, l'espropriazione forzata nei confronti dell'impresa inadempiente può aver luogo ancora prima che l'Alta Autorità abbia deciso sulla riduzione o sul condono della penalità;
stabilisce la misura delle penalità in maniera costante, prescindendo dalla natura, gravità e reiterazione dell'inadempimento per il quale sono comminate ;
compromette l'esercizio del controllo giurisdizionale della Corte in materia, poiché, in base al sistema adottato, tale controllo non può compiersi sulla base della contestazione dell'addebito, e l'irrogazione della pena è legata ad un semplice calcolo aritmetico.
paragrafo 5
Non è affatto vero, quindi, che la modifica apportata dall'articolo 6 della decisione 3-52 all'articolo 50, paragrafo 3, del Trattato, sia nel senso più favorevole agli amministrati. Comunque, anche a prescindere da questo rilievo, è pacifico che una decisione non potrebbe modificare una norma del Trattato senza incorrere in un vizio d'illegittimità.
paragrafo 6
La convenuta, dopo aver ricordato che tale censura venne già sollevata e discussa nella causa 1-63, osserva che
paragrafo 7
la decisione 3-52 modifica la norma dell'articolo 50, n. 3 del Trattato (che ammette maggiorazioni di ritardo annuali del 20 %) limitando il potere dell'Alta Autorità a fissarne la misura a non più del 12 %. In tal modo essa è favorevole all'impresa che non può avere interesse ad attaccarla;
le penalità di mora non sono state applicate in modo automatico, poiché l'impresa è stata posta in grado di presentare le sue osservazioni prima dell'emanazione della decisione individuale 8 aprile 1964;
l'Alta Autorità ha tenuto conto della situazione soggettiva dell'impresa, riducendo l'ammontare delle penalità di mora.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › Motivi di legittimità › Motivi di merito A — Per quanto riguarda le conclusioni principali
paragrafo 1
La ricorrente invoca in questa sede una serie di censure contro la determinazione d'ufficio della produzione per il periodo marzo-ottobre 1958, e la determinazione dei contributi versati a titolo di prelievo fino al 1960.
paragrafo 2
Essa afferma in particolare che il metodo di determinazione del tonnellaggio imponibile per il periodo marzo-ottobre 1958 è stato reso noto solo nel controricorso nella causa 22-59, senza motivazione né comunicazione preventiva alla ricorrente, malgrado il principio sancito dalla Corte in causa 9-56, secondo cui, nel caso di commisurazione d'ufficio, si deve dare modo all'interessato di conoscere le modalità con le quali il suo debito è stato calcolato.
paragrafo 3
Ciò è tanto più grave in quanto i dati forniti dalla Macchiorlati per questo stesso periodo sono assai inferiori a quelli determinati d'ufficio dall'Alta Autorità. Tale circostanza si spiega con la chiusura dei forni rispettivamente da 8 e 10 t avvenuta nella seconda metà del 1958, per cui a partire da questo periodo l'impresa si è trovata a lavorare con un solo forno a produzione ridotta.
paragrafo 4
Tali censure sono rivolte contro
paragrafo 5
1) la decisione individuale 8 aprile 1964, in quanto l'imposizione delle penalità di mora comporterebbe sviamento di potere perché fondata su un calcolo irregolare del debito principale;
2) la decisione individuale 13 febbraio 1959, in quanto quella dell'8 aprile 1964 ne confermerebbe il contenuto e vi troverebbe il fondamento giuridico. Si rimprovera in particolare a tale decisione di violare l'articolo 47 del Trattato;
3) la decisione generale 31-55, in quanto l'articolo 4 di tale decisione, conferendo all'Alta Autorità il potere di determinare d'ufficio il tonnellaggio imponibile e l'ammontare del prelievo, viola l'articolo 47 del Trattato, poiché le attribuisce una potestà priva di vincoli e apre la via a delle procedure arbitrarie;
4) la decisione generale 3-52 e successive modifiche, in quanto il tasso dei prelievi è stato mantenuto ad un livello assai superiore alle necessità di copertura delle spese previste dall'articolo 50, paragrafo 1 del Trattato, al fine di destinarne buona parte al Fondo di garanzia ed alla Riserva speciale non contemplati da questo articolo. L'entità del gettito del prelievo a tutto il giugno 1963 avrebbe, data l'esagerata pressione fiscale che esso comporta, determinato, come nel caso di specie, la necessità di rinunziare all'attuazione di un programma di ammodernamento degli impianti, e sarebbe contrario agli obiettivi indicati negli articoli 3 c) e d), e 5 del Trattato.
paragrafo 6
La convenuta risponde all'insieme di queste censure esponendo il susseguirsi dei fatti che hanno preceduto gli accertamenti contestati e che giustificano sia questi ultimi che i criteri di calcolo adottati dall'Alta Autorità. Essa ricorda in particolare che il ricorso all'articolo 4 della decisione generale 31-55 venne deciso proprio perché la Macchiorlati aveva fatto mancare le dichiarazioni relative alla produzione, nonostante le ripetute sollecitazioni.
paragrafo 7
L'entità del prelievo venne quindi determinata secondo i suddetti criteri, con la decisione individuale 13 febbraio 1959, fino al 5 novembre 1958.
paragrafo 8
L'impresa ricorse contro tale decisione con la causa 22-59. Senonché, essa
paragrafo 9
si limitava ad impugnare la tassazione d'ufficio con riguardo al tempo precedente il dicembre 1955, ad un periodo, cioè, precedente all'applicazione della decisione generale 31-55;
non ricordava che il 9 dicembre 1955 aveva rimesso all'Alta Autorità una dichiarazione scritta, regolarmente firmata, relativa al periodo gennaio 1953-novembre 1955. Tentò di impugnare questa dichiarazione per falso, ma la domanda venne respinta dalla Corte;
in seguito ai colloqui del 1960 con l'Alta Autorità, la ricorrente rinunciò a proseguire la causa 22-59. In tale occasione venne stabilito il pagamento rateale del debito di prelievo per tutto il periodo dal 1953 al dicembre 1960, ivi compreso il periodo aprile-ottobre, per il quale si era fatto ricorso all'accertamento ed al calcolo d'ufficio. Intanto, a partire dal mese di produzione del gennaio 1961, iniziava a pagare i prelievi correnti.
paragrafo 10
Il comportamento complessivo della ricorrente dimostra quindi, secondo la convenuta, che la Macchiorlati ha già rinunziato ad ogni contestazione sul punto in litigio, e che ha confermato l'acquicscenza alle decisioni generali in tema di prelievo e a quella individuale del 13 febbraio 1959.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › B — Per quanto riguarda le conclusioni subordinate
paragrafo 1
Oltre a chiedere la revoca della decisione dell'8 aprile 1964, ed il conseguente condono delle penalità di mora, la ricorrente domanda, in via ulteriormente subordinata, una modifica di questa decisione con una riduzione di dette penalità. Essa sostiene a tal fine che le penalità inflittele sono assurdamente elevate e sottolinea in particolare i seguenti elementi :
paragrafo 2
il carattere familiare e le modestissime proporzioni della Macchiorlati;
l'importo assai elevato delle penalità in causa, che sono di poco inferiori al massimo annuo previste per gravi o fraudolente violazioni dell'obbligo di corrispondere i prelievi;
il comportamento stesso dell'Alta Autorità, da considerarsi come concausa del ritardo della Macchiorlati nel versare i contributi di prelievo ;
l'esistenza o quanto meno la convinzione della ricorrente circa l'esistenza di accordi relativi alla remissione totale delle penalità di mora ;
il riconoscimento dell Alta Autorità che la Macchiorlati ha pienamente rispettati i termini della transazione intervenuta il 21 aprile 1960;
l'opportunità di applicare nella specie l'istituto della prescrizione, almeno per quanto riguarda le penalità di mora;
il carattere arbitrario ed astratto degli accertamenti d'ufficio, in cui si è omesso che nel periodo considerato la Macchiorlati ha dovuto contrarre la sua produzione.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che tale censura riposa su un travisamento dei fatti. Essa osserva in particolare che
paragrafo 4
la numerosa corrispondenza inviata dall'Alta Autorità alla ricorrente per sollecitarne le dichiarazioni richieste, e le verifiche effettuate dagli ispettori dimostrano il comportamento diligente dell'istituzione. Se l'Alta Autorità ha evitato di ricorrere ad ingiunzioni, ciò è dovuto al suo rispetto per l'autonomia delle imprese ed alla capacità di commisurare i mezzi d'azione alle situazioni concrete;
nessuna transazione sulla remissione delle penalità è intervenuta. L'aspettativa dell'impresa al riguardo deve essa pure essere esclusa: tale aspettativa sarebbe comunque priva di rilevanza;
l'importo delle penalità di mora non è affatto elevato, come dimostra anche un semplice confronto con quello previsto dalle legislazioni fiscali degli Stati membri. Nella misura ridotta in cui esso è stato fissato, non rappresenta altro che l'interesse di un capitale di cui l'impresa ha indebitamente la disponibilità.
Ridurlo ulteriormente, o revocare le penalità, equivarrebbe a creare una discriminazione tra tutte le imprese, a favore della ricorrente ;
non può esservi prescrizione a partire dalla decisione 13 febbraio 1959, stante la presenza di fatti interruttivi di essa, quali la pendenza di due ricorsi e l'emanazione di decisioni, relativi al problema in causa. Per quanto riguarda il periodo precedente la decisione 13 febbraio 1959, detta prescrizione è del pari da escludersi, sia per la durata decennale del periodo di decorrenza, sia per l'avvenuta interruzione di essa, in seguito alle lettere dell'Alta Autorità dal 1954 al 1958. I dubbi espressi dalla ricorrente circa gli effetti interruttivi della prescrizione non trovano giustificazione alcuna nelle norme positive italiane.
paragrafo 5
La convenuta conclude sottolineando che i rigorosi principi di giustizia perequativa che interessano tutte le industrie sottoposte all'obbligo dei prelievi devono prevalere sulle considerazioni generiche e soggettive invocate dalla ricorrente.
SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento
paragrafo 1
La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.
paragrafo 2
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non disporre alcuna misura istruttoria preliminare.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
Il ricorso è diretto contro la decisione 8 aprile 1964 con cui si è ingiunto alla ricorrente il pagamento di maggiorazione di mora sui prelievi, in conformità all'articolo 6 della decisione 3-52. Questa è basata sull'articolo 50, n. 3 del Trattato a norma del quale l'Alta Autorità può infliggere maggiorazioni di mora alle imprese che abbiano trasgredito le decisioni da essa adottate in materia di prelievo. Dette maggiorazioni sono quindi sanzioni pecuniarie o penalità di mora ai sensi dell'articolo 36 del Trattato.
paragrafo 2
La facoltà, attribuita all'Alta Autorità dall'articolo 6, terzo comma, della decisione 3-52, di condonarle in tutto o in parte qualora essa ritenga ciò giustificato, indica che le maggiorazioni non sono dei semplici interessi di mora. A termine dell'articolo 36, secondo comma, del Trattato, le sanzioni pecuniarie possono costituire oggetto di ricorso di merito. A sostegno della sua azione, la ricorrente denuncia fra l'altro l'illegittimità della decisione 13 febbraio 1959 e di talune decisioni generali in materia di prelievi, assumendo che esse costituiscono il fondamento giuridico e logico della decisione impugnata e che la loro illegittimità deve avere come conseguenza l'annullamento di quest'ultima. La convenuta eccepisce l'inammissibilità di questi motivi.
paragrafo 3
L'articolo 36, terzo comma del Trattato non consente di far valere, oltre all'illegittimità delle decisioni e delle raccomandazioni generali, anche quella delle decisioni e delle raccomandazioni dirette alla ricorrente. La tesi opposta sarebbe in contrasto col principio sancito dall'articolo 33; il termine perentorio d'impugnazione da esso contemplato risponde infatti all'esigenza che la legalità delle decisioni amministrative non sia rimessa in discussione indefinitamente.
paragrafo 4
La decisione 13 febbraio 1959 è una decisione individuale diretta alla ricorrente; essendo scaduto il termine di un mese previsto per l'impugnazione, la ricorrente non può eccepirne l'illegittimità valendosi dell'articolo 36, terzo comma del Trattato. I motivi dedotti dalla ricorrente contro detta decisione sono quindi inammissibili.
paragrafo 5
L'illegittimità delle decisioni generali può essere eccepita soltanto nella misura in cui esiste un nesso giuridico diretto fra esse e l'atto impugnato. Nella specie, nell'atto impugnato ci si è limitati a stabilire l'ammontare delle somme dovute dalla ricorrente per maggiorazioni di mora, posto che l'ammontare dei prelievi arretrati è stato determinato con la decisione 13 febbraio 1959.
paragrafo 6
Nella misura in cui le criticate decisioni generali riguardano i tassi del prelievo e i criteri di calcolo da adottarsi per determinarli, fra esse e la decisione impugnata non vi è alcun nesso giuridico diretto. Ne consegue che i motivi dedotti dalla ricorrente contro le decisioni generali riguardanti i prelievi non sono ammissibili che nella parte in cui si riferiscono alle disposizioni di dette decisioni che costituiscono il fondamento dell'impugnata decisione 8 aprile 1964.
SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › Sulle conclusioni principali › Per quanto riguarda la decisione 8 aprile 1964
punto 1
La ricorrente assume che questa decisione è viziata in quanto non adeguatamente motivata; essa sostiene in primo luogo che la motivazione è confusa e cita determinati passi di essa onde dimostrarne l'inesattezza materiale e la contradittorietà. Ricollocando però detti passi nel loro contesto, la decisione impugnata appare adeguatamente motivata; essa pone infatti in chiara evidenza gli elementi di fatto e di diritto su cui è fondata.
La ricorrente assume poi che la decisione di cui trattasi non espone le ragioni per cui l'Alta Autorità ha ritenuto di dover respingere la sua domanda di remissione delle maggiorazioni di mora, presentata il 18 febbraio 1964. A norma dell'articolo 36, terzo comma del Trattato, l'Alta Autorità è tenuta a sentire gli interessati prima di infliggere loro sanzioni pecuniarie, ma non è tuttavia obbligata a spiegare le ragioni per cui ritiene di non dar seguito alle osservazioni che le sono state presentate.
Nella specie, la ricorrente è stata regolarmente posta in grado di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione delle decisioni impugnate; le ragioni per cui dette osservazioni non sono state accolte dall'Alta Autorità sono d'altronde implicitamente indicate nella parte della motivazione in cui si tratta delle analoghe osservazioni già formulate dalla ricorrente il 20 febbraio 1963.
Per tutte queste ragioni il motivo è infondato.
punto 2
La ricorrente assume inoltre che l'Alta Autorità ha commesso uno sviamento di potere in quanto ha tenuto ferma la pretesa relativa al pagamento delle maggiorazioni di mora, nonostante che essa avesse assicurato alla ricorrente, nell'incontro del 21 aprile 1960, che le maggiorazioni le sarebbero state rimesse, qualora i prelievi arretrati fossero stati regolarmente versati; essa aggiunge di aver rinunziato agli atti nella causa 22-59 proprio in seguito a tali assicurazioni. A sostegno del suo assunto, la ricorrente si richiama a una parte della corrispondenza scambiata dalle parti successivamente al 21 aprile 1960 ed offre di provare che determinati funzionari dell'Alta Autorità le avevano dato assicurazioni in proposito.
Dalla lettera dell'Alta Autorità in data 6 maggio 1960 non risulta che essa abbia dato assicurazioni circa la remissione delle maggiorazioni. I principi giuridici generali relativi tanto all'esercizio dei poteri amministrativi quanto alla validità e all'efficacia delle transazioni, avrebbero resa necessaria la formale approvazione di assicurazioni del genere da parte degli organi competenti dell'Alta Autorità. Tanto più che tali assicurazioni avrebbero implicato la rinunzia, da parte dell'Alta Autorità, a far valere pretese nascenti da una decisione debitamente adottata dalle competenti autorità.
Con lettere dell'11 maggio 1960 e del 20 febbraio 1962, la ricorrente ha nuovamente sollecitato l'esonero dalle maggiorazioni di mora, senza menzionare l'asserita transazione che l'avrebbe esonerata. Stante ciò, la prova offerta dalla ricorrente è divenuta priva d'oggetto per le considerazioni che precedono; non vi è quindi motivo di disporne l'assunzione.
Per tutte queste ragioni, il motivo va respinto.
punto 3
La ricorrente deduce inoltre che la decisione 8 aprile 1964 viola l'articolo 6 della decisione generale 3-52, giacché nel calcolo delle maggiorazioni di mora l'arrotondamento sarebbe stato effettuato per eccesso e sarebbe stato quindi superato il tasso complessivo dell'1 % contemplato da detto articolo.
in realta, l'ammontare di ciascuna maggiorazione di mora sarebbe stato arrotondato sia per eccesso sia per difetto e unicamente in ragione di centesimi, di guisa che il debito complessivo della ricorrente sarebbe stato aumentato di 83 centesimi di lira italiana; questo assunto non è stato contestato.
Tale infimo aumento è stato poi largamente compensato dalla riduzione delle maggiorazioni di mora decisa dall'Alta Autorità. L'ammontare di dette maggiorazioni non eccede quindi il tasso dell'1 % stabilito dall'articolo 6 della decisione 3-56.
Il motivo è perciò infondato.
SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › Sulle conclusioni principali › Per quanto riguarda le decisioni 3-52 e 29-55
punto 1
La ricorrente assume che l'articolo 6 della decisione 3-52 e la decisione 29-55 violano l'articolo 50, n. 3, del Trattato, il quale stabilisce l'aliquota massima delle maggiorazioni di mora. Dette disposizioni sarebbero in contrasto col principio generale, di cui all'articolo 36 del Trattato, secondo il quale gli interessati devono essere posti in grado di presentare le loro osservazioni prima dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie. L'articolo 6 sopra menzionato stabilirebbe un'aliquota costante per le maggiorazioni di mora, a prescindere dalla natura, dalla gravità e dalla reiterazione dell'inadempimento che esse sono destinate a reprimere.
Per quanto riguarda la prima censura, l'articolo 6 della decisione 3-52 fissa al 12 % annuo l'aliquota delle maggiorazioni di mora, mentre l'articolo 50 del Trattato, prevede un'aliquota annua massima del 20 %. Non avendo ecceduto il limite stabilito dal Trattato per la determinazione delle maggiorazioni di mora, detto articolo 6 non viola il Trattato.
Per quanto riguarda la seconda censura, le maggiorazioni di mora non sono state nella specie applicate in violazione dell'articolo 36, terzo comma del Trattato, giacché la ricorrente è stata posta in grado di presentare le sue osservazioni prima che fosse adottata la decisione individuale 8 aprile 1964 con cui le sono state inflitte le maggiorazioni in contesto.
Quanto alla terza censura, infine, dalla decisione 14 novembre 1962, in gran parte riprodotta nella decisione impugnata, risulta che l'ammontare delle maggiorazioni di mora è già stato ridotto di due milioni di lire. L'Alta Autorità ha quindi tenuto conto della situazione particolare della ricorrente e delle circostanze atte a giustificare la riduzione dell'ammontare in contestazione.
Le censure vanno quindi respinte in quanto infondate.
punto 2
La ricorrente deduce ancora che la decisione 3-52 è illegittima in quanto adottata senza la previa consultazione del Consiglio di Ministri prevista dall'articolo 50, n. 2 del Trattato, articolo che dovrebbe applicarsi anche in materia di maggiorazioni di mora.
Le disposizioni dell'articolo 50, n. 2 del Trattato, non riguardano che l'oggetto e la riscossione dei prelievi; il legislatore, se avesse voluto estendere la portata di dette disposizioni alle maggiorazioni di mora che esso prende in considerazione al numero seguente, lo avrebbe detto espressamente. Trattandosi di disposizioni che pongono condizioni di forma essenziali per la validità delle decisioni dell'Alta Autorità in materia di prelievo, non è dato estenderne, mediante interpretazione, l'applicabilità a casi non previsti dal Trattato.
Il motivo è quindi infondato.
Quanto alle conclusioni subordinate
SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › La ricorrente chiede inoltre, in via di stretto subordino, un'adeguata riduzione delle maggiorazioni di mora. A sostegno di questa domanda essa deduce numerose circostanze di fatto, quali l'importo assai elevato delle maggiorazioni, le modeste dimensioni dell'impresa, la regolarità con cui essa ha adempiuto l'obbligo di pagare i prelievi arretrati.
paragrafo 1
L'aliquota delle maggiorazioni di cui è causa non eccede il massimo previsto dall'articolo 50, n. 3 del Trattato. L'ammontare complessivo di detta maggiorazione, al livello cui è stato ridotto con la decisione 14 novembre 1962, non appare eccessivo rispetto all'ammontare del debito principale, né sproporzionato rispetto alla potenzialità economica di un'impresa media.
paragrafo 2
La ricorrente non ha provato di trovarsi in una situazione economica particolarmente difficile e tale da giustificare la riduzione dell'ammontare delle maggiorazioni. Non vi è quindi motivo di modificare la valutazione della convenuta relativa all'ammontare di dette maggiorazioni.
paragrafo 3
Le conclusioni della ricorrente vanno quindi respinte.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulle spese
paragrafo 1
A norma dell'articolo 69, paragrafo 2 del Regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alla spese del giudizio. Nella specie la ricorrente è rimasta soccombente.
Dispositivo
Letti gli atti di causa;
Sentita la relazione del giudice relatore;
Sentite le deduzioni orali delle parti;
Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;
Visti gli articoli 14, 15, 33, 36, 50 e 92 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;
Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;
Visto il Regolamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ed in ispecie l'articolo 69,
LA CORTE,
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese del giudizio.
Firme
Così deciso a Lussemburgo, il 31 marzo 1965.
Hammes
Donner
Lecourt
Delvaux
Monaco
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 31 marzo 1965.
Il Cancelliere
A. Van Houtte
Il Presidente
Ch. L. Hammes