Sez. U, Sentenza n. 5165 del 12/03/2004 (Rv. 571108 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Provvedimento - Natura - Autonoma ricorribilità per Cassazione del provvedimento di correzione - Ammissibilità - Esclusione - Impugnazione ordinaria della sentenza corretta - Ammissibilità - Procedimento di correzione di errore materiale utilizzato per incidere su preesistenti errori di giudizio - Illegittimità - Conseguenze - Cassazione senza di rinvio del provvedimento di correzione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli artt. 287 ss. cod. proc. civ. è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione, con la conseguenza che l'ordinanza che lo conclude non è soggetta ad impugnazione, neppure con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (atteso il carattere non giurisdizionale, ma meramente amministrativo di tale provvedimento), mentre resta impugnabile, con lo specifico mezzo di impugnazione per essa di volta in volta previsto (il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione), la sentenza corretta, anche al fine di verificare se, mercè il surrettizio ricorso al procedimento "de quo", sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere (inammissibilmente) su errori di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)