Sez. 1, Sentenza n. 2726 del 30/05/1978 (Rv. 392106 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITA AL COSTRUTTORE - FONDAMENTO - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - AZIONE DEL CREDITORE NEI CONFRONTI DELLA PA - RICONOSCIMENTO DELL'UTILITA DELLE OPERE DA PARTE DELLA PA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITA AL COSTRUTTORE - FONDAMENTO - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - AZIONE DEL CREDITORE NEI CONFRONTI DELLA PA - RICONOSCIMENTO DELL'UTILITA DELLE OPERE DA PARTE DELLA PA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo del proprietario del suolo, che preferisca ritenere le opere fatte da un terzo con materiali propri, di indennizzare detto terzo a norma dell'art 936 secondo comma cod civ, non e riconducibile nell'ambito dei principi e delle norme che regolano l'arricchimento senza causa, ai sensi degli artt 2041 e segg cod civ, e pertanto, nel caso in cui debitrice sia la pubblica amministrazione l'Azione del creditore non e condizionata all'intervenuto riconoscimento della utilita delle opere da parte della debitrice medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)