Sez. 2, Sentenza n. 2760 del 07/05/1984 (Rv. 434801 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITÀ AL COSTRUTTORE - SCELTE SPETTANTI AL PROPRIETARIO - DISCIPLINA DELL'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - INAPPLICABILITÀ - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL COMPENSO, EX ART. 936 COD. CIV. - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI GRAVAME - CONDIZIONI - LIMITI.*
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITÀ AL COSTRUTTORE - SCELTE SPETTANTI AL PROPRIETARIO - DISCIPLINA DELL'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - INAPPLICABILITÀ - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL COMPENSO, EX ART. 936 COD. CIV. - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI GRAVAME - CONDIZIONI - LIMITI.*
L'Obbligo del proprietario del suolo, che preferisca ritenere le opere fatte da un terzo con materiali propri, di indennizzare detto terzo, a norma dell'art. 936 cod. civ. non è riconducibile nello ambito dei principi e delle norme di cui all'art. 2041 cod. civ., concernente l'arricchimento senza causa e, pertanto, la domanda di pagamento del detto compenso, ai sensi del citato art. 936 cod. civ., non è proponibile per la prima volta in Sede di gravame, ove in primo grado sia stato richiesto il pagamento del compenso sulla base di un rapporto contrattuale con il proprietario del suolo. (Conf 6069/79, mass n 402788, sulla prima parte; (Conf 2726/78, mass n 392106).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)