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Sez. 1, Sentenza n. 8009 del 27/06/1995 Ud. (dep. 18/07/1995) Rv. 202280 - 01

Sentenza - Requisiti - Motivazione - In genere | Sentenza del giudice di appello di conferma di quella del primo giudice. Obbligo di analitica motivazione - Esclusione - Sentenza di riforma di quella appellata - Indicazione delle specifiche ragioni dell'invalidazione di quelle che sorreggono la decisione impugnata - Necessità.
Stato
decisa il 1995-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202280-01

Sentenza - Requisiti - Motivazione - In genere

Il giudice dell'appello non è tenuto ad una analitica motivazione della decisione quando questa sia di conferma di quella del primo giudice, essendo in proposito sufficiente che nel discorso motivazionale siano richiamati gli argomenti giustificativi della statuizione. Qualora, però, dissenta dal primo giudice, deve indicare le specifiche ragioni dell'invalidazione di quelle che sorreggono la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 605

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)