Sez. 4, Sentenza n. 32970 del 23/06/2004 Ud. (dep. 29/07/2004) Rv. 229144 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Sentenza del giudice di appello di riforma di quella appellata - Indicazione delle specifiche ragioni dell'invalidazione di quelle che sorreggono la decisione impugnata - Necessità.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE
In caso di ricorso per manifesta illogicità della motivazione, il giudice di legittimità può esaminare la sentenza di primo grado al fine di valutare se il giudice di appello abbia tenuto nel debito conto, sia pure per disattenderle, le argomentazioni ivi esposte, in quanto la motivazione del secondo giudice, soprattutto qualora la difformità investa l'affermazione o l'esclusione della responsabilità, deve indicare le specifiche ragioni dell'invalidazione di quelle che sorreggono la sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 n. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 n. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 605
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)