Sez. U, Sentenza n. 4623 del 06/11/1989 (Rv. 464063 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE - SPETTANZA E MISURA DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - CONTROVERSIE RELATIVE - INCLUSIONE.*
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE - SPETTANZA E MISURA DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - CONTROVERSIE RELATIVE - INCLUSIONE.*
La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica, prevista dagli artt. 13 e 62 del R.d. 12 luglio 1934 n. 1214, deve essere affermata pure con riguardo alle controversie inerenti alla spettanza e misura dell'indennità integrativa speciale, ancorché esse insorgano in via di contestazione della legittimità dei provvedimenti dell'amministrazione di recupero di quanto erogato per tale titolo, dato che quell'indennità è da includersi fra gli emolumenti integrativi del trattamento di pensione. (V 4503/88, mass n 459451; (V 3373/86, mass n 446329).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)