Sez. U, Sentenza n. 187 del 10/05/2001 (Rv. 546542 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Interruzione - Fase amministrativa - Effetto interruttivo istantaneo - Fase giurisdizionale - Effetto interruttivo permanente - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE
L'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli esercenti la professione forense è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare; nel procedimento amministrativo trova applicazione l'art. 2945, primo comma cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera invece il principio dell'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza (nella specie era trascorso un lungo periodo - quattro anni - tra la discussione del gravame innanzi al CNF e il deposito della decisione e la S.C., in applicazione dell'esposto principio, ha ritenuto operante l'effetto interruttivo permanente).
Riferimenti normativi: Legge 21/11/1933 num. 1578 art. 51, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)